Sentenza n. 543/2026 - Bologna, Sezione 1
per l’annullamento 1) del provvedimento Fasc. -OMISSIS-/Area I (Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 27 ottobre 2023), in forza del quale l'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Ferrara ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; 2) della nota Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 02 gennaio 2023 in forza del quale l'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Ferrara, ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, l. n. 241/1990, l'avvio del procedimento di divieto di detenzione a detenere armi e munizioni ai sensi dell'articolo 39 TULPS; 3) del verbale del 28 novembre 2022 di ritiro cautelativo ex art. 39 T.U.L.P.S. – Legione Carabinieri Emilia Romagna – Stazione di -OMISSIS-; 4) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, preceduto dal ritiro cautelativo delle armi e dalla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2008 di licenza di porto d’armi per uso sportivo, ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS dopo il ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni. Il provvedimento traeva origine da una querela presentata dalla vicina di casa per atti persecutori, con riferimento a lamentele per rumori e riprese video effettuate dalla proprietà del ricorrente. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la Prefettura si fosse fondata sulla mera iscrizione nel registro degli indagati e non avesse considerato la successiva richiesta di archiviazione del pubblico ministero, la sua personalità, il contesto familiare e di vita, la precedente lunga titolarità della licenza, il servizio prestato come aviere scelto e la partecipazione a un’associazione d’arma. Ha inoltre contestato l’assenza di elementi concreti idonei a dimostrare una situazione di conflittualità o di acredine tra i vicini e la mancata verifica della verosimiglianza dei fatti narrati nella querela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il divieto previsto dall’art. 39 TULPS si fonda su un giudizio prognostico di affidabilità del detentore e di assenza del rischio di abuso, avente natura preventiva e non sanzionatoria. Non è necessaria una condanna penale, né l’accertamento di una responsabilità per fatti commessi mediante armi; possono rilevare anche situazioni di conflittualità familiare o di vicinato e singoli episodi, purché valutati discrezionalmente in modo non manifestamente irragionevole o illogico. Nel caso concreto, la richiesta di archiviazione non escludeva la ragionevolezza del divieto: pur escludendo la rilevanza penale delle condotte di ripresa video, il pubblico ministero aveva dato atto dell’elevata conflittualità tra vicini. La denuncia e tale riferimento sono stati ritenuti elementi sufficienti a giustificare l’intervento preventivo. La mancata considerazione espressa dell’archiviazione e degli elementi personali favorevoli non ha quindi determinato l’illegittimità dell’atto, poiché tali elementi non impongono necessariamente un giudizio positivo di affidabilità. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
L’art. 39 TULPS attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.
La norma conferisce un potere ampiamente discrezionale e preventivo, finalizzato a tutelare l’incolumità pubblica e privata attraverso una valutazione prognostica sull’affidabilità del soggetto e sul rischio di abuso, anche in assenza di condanna penale o di uso improprio già verificatosi.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
La Prefettura ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990.
La comunicazione di avvio ha preceduto l’adozione del divieto; il giudizio si è concentrato sulla sufficienza dell’istruttoria e della motivazione sostanziale del provvedimento.
Il ricorrente era stato denunciato e iscritto nel registro degli indagati per il reato di atti persecutori.
La denuncia e la correlata situazione di conflittualità possono costituire elementi istruttori rilevanti per il giudizio amministrativo preventivo sull’affidabilità nella detenzione di armi, anche se il procedimento penale viene successivamente archiviato.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, e presuppone un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di un rischio di abuso o di uso incauto.
- Ai fini dell’adozione del divieto ex art. 39 TULPS non è necessaria una condanna penale, una misura di pubblica sicurezza o l’accertamento di un abuso già commesso: possono rilevare anche situazioni di conflittualità familiare o di vicinato e singoli episodi idonei a evidenziare un rischio concreto, purché la valutazione amministrativa non sia manifestamente irragionevole o illogica.
- La richiesta di archiviazione di un procedimento penale non impedisce, di per sé, l’adozione del divieto di detenzione di armi quando dalla stessa richiesta emergano elementi, come un’elevata conflittualità tra vicini, idonei a sostenere autonomamente la valutazione precauzionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
- La precedente lunga titolarità di una licenza di porto d’armi e altri elementi favorevoli relativi alla personalità o alla storia professionale del soggetto non impongono necessariamente una prognosi positiva di affidabilità e non rendono manifestamente sproporzionato il divieto quando sussistano elementi attuali di conflittualità.
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