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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29756/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società debitrice)

La controversia

La controversia trae origine dalla sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in liquidazione su ricorso di una creditrice. La corte d'appello aveva respinto il reclamo proposto dalla società fallita, ritenendo valida la notificazione via PEC del ricorso e del decreto di convocazione effettuata dalla cancelleria, pur in assenza della produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; aveva inoltre reputato tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale, perché sollevata solo con il reclamo, e aveva rigettato la contestazione circa lo stato di insolvenza. In cassazione la società fallita ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla notificazione del ricorso prefallimentare e del decreto di convocazione, sostenendo che, mancando la ricevuta di avvenuta consegna, la notifica non poteva considerarsi ritualmente perfezionata e la contumacia era quindi irrituale, con conseguente impossibilità di eccepire tempestivamente l'incompetenza territoriale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina sullo stato di insolvenza, osservando che la corte territoriale aveva affermato in modo generico l'incapacità di far fronte ai debiti senza considerare la natura liquidatoria della società e la pretesa eccedenza dell'attivo sul passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15 l.fall. non fosse stata ritualmente perfezionata in mancanza della ricevuta di avvenuta consegna della PEC, documento necessario a dimostrare il recapito del messaggio. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Urbino, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    La notificazione del ricorso e del decreto di convocazione nella procedura prefallimentare segue una disciplina speciale: la cancelleria notifica via PEC all'indirizzo del debitore risultante dai registri; se la notificazione non è possibile o non ha esito positivo, l'onere passa al ricorrente con le forme alternative previste dalla norma.

  • art. 16, comma 4, d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012

    Richiamato come base del sistema di notificazioni telematiche e del funzionamento della PEC nel processo.

  • art. 6 d.P.R. 68/2005

    La ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore PEC costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, il recapito del messaggio nella casella del destinatario.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del messaggio PEC e la relativa ricevuta integrano una presunzione di conoscenza analoga a quella prevista per le dichiarazioni negoziali.

  • art. 5 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dello stato di insolvenza; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 18 l.fall.

    Norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, rispetto al quale era stata resa la decisione impugnata.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    La cassazione con rinvio è stata disposta al giudice di primo grado, in diversa composizione.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Parametri di deduzione dei vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità processuale.

Massime di principio

  • Nella notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, la PEC della cancelleria è soggetta a una disciplina speciale: il perfezionamento per il destinatario richiede la ricevuta di avvenuta consegna, mentre in mancanza di esito positivo si attiva l'onere notificatorio alternativo a carico del ricorrente.
  • La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della PEC impedisce di ritenere provata la rituale conoscenza dell'atto da parte del debitore e non consente di dichiararne validamente la contumacia sulla sola base della relata o del recapito informatico in archivio.
  • Solo la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, munita di attestazione di conformità, è idonea a provare il recapito del messaggio PEC e dei suoi allegati, salvo prova contraria a carico di chi contesta la notificazione.
  • Quando la notifica prefallimentare via PEC non risulta positivamente perfezionata, non può ritenersi validamente instaurato il contraddittorio ai fini della declaratoria di fallimento; resta assorbita ogni ulteriore censura sul merito dello stato di insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeNotificazioniImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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