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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14579/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina dall’insinuazione tardiva al passivo di una procedura concorsuale di un credito, qualificato come prededucibile, pari a euro 71.271,05 oltre interessi, vantato da un professionista per prestazioni rese in favore della procedura. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda. La società in amministrazione straordinaria aveva quindi proposto appello deducendo la nullità del contratto d’opera professionale posto a fondamento del credito, assumendo che l’incarico avesse ad oggetto attività riservate ai commissari e quindi non delegabili, che il contratto fosse stato concluso per motivi illeciti comuni alle parti e che il compenso fosse stato determinato senza il necessario parere dell’autorità di vigilanza. La corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il regime di sospensione feriale in ragione della riconducibilità della controversia a un rapporto di cui all’art. 409 c.p.c.; la ricorrente ha quindi impugnato in cassazione tale decisione, contestando la disciplina del termine d’impugnazione e sostenendo che il rito effettivamente seguito nei gradi di merito dovesse incidere sul regime della sospensione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente e d’ufficio la tempestività del ricorso, rilevando che la sentenza d’appello era stata notificata il 18 giugno 2015 e che il ricorso per cassazione era stato spedito il 17 settembre successivo, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. Ha escluso che operasse la sospensione feriale dei termini, poiché nelle controversie relative all’ammissione allo stato passivo di crediti di lavoro la sospensione non si applica in ragione della materia, anche se il giudizio sia trattato con rito fallimentare. Ha inoltre precisato che il principio dell’apparenza invocato dalla ricorrente vale solo nei casi di erronea trattazione della controversia con un rito diverso da quello dovuto, e non quando la trattazione secondo il rito ordinario sia coerente con la disciplina dell’art. 101, comma 3, l.fall. Nondimeno, poiché la censura avrebbe dovuto essere proposta con ricorso tempestivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.c.

    La riconducibilità della controversia a un rapporto di lavoro ex art. 409 c.p.c. è richiamata come criterio invocato dalla corte territoriale per escludere la sospensione feriale, ma la Cassazione afferma che tale qualificazione non muta il regime decadenziale del ricorso nel caso concreto.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza è ritenuto spirato, con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, L. 27 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie rientranti nell’art. 409 c.p.c. e, in particolare, ai giudizi sull’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro.

  • art. 3, L. 27 ottobre 1969, n. 742

    La norma è richiamata come disposizione che esclude la sospensione feriale per le controversie previste dall’art. 409 c.p.c.

  • art. 101, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    nella formulazione pro tempore vigente

    La trattazione della causa nelle forme del rito ordinario è considerata coerente con la disciplina fallimentare che, in caso di contestazione del curatore, impone l’istruzione della causa secondo gli artt. 175 e ss. c.p.c.

  • art. 175 c.p.c.

    È richiamato quale norma processuale applicabile all’istruzione della causa nell’ambito del procedimento di verifica del passivo quando non sia possibile l’ammissione immediata del credito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’ammissione allo stato passivo di crediti di lavoro, la sospensione feriale dei termini non opera per effetto della natura della materia, anche se il giudizio sia stato trattato con il rito fallimentare o con forme processuali diverse.
  • Il principio dell’apparenza o dell’affidamento sul rito si applica solo quando una controversia sia stata erroneamente trattata con un rito non corrispondente alla sua reale natura; non può essere invocato per sovvertire il regime dei termini quando il modello processuale adottato sia coerente con la disciplina speciale applicabile.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il termine di sessanta giorni decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e non è prorogato dalla sospensione feriale se la controversia rientra tra quelle escluse dalla relativa disciplina.
  • Nel procedimento di verifica dello stato passivo, quando il giudice non possa procedere all’ammissione immediata del credito contestato, la prosecuzione secondo le forme dell’istruzione ordinaria è coerente con la disciplina concorsuale e non integra di per sé un errore nel rito rilevante ai fini dei termini d’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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