Cassazione Penale, Sentenza n. 16837/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il rigetto, disposto dal Magistrato di sorveglianza, della sua istanza di permesso premio. Trovato sta scontando l'ergastolo ed è sottoposto al regime carcerario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. Il ricorso deduce violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e vizio di motivazione perché, secondo la difesa, gli atti prodotti non confermerebbero l'attualità della pericolosità sociale. Inoltre è riproposta la questione di legittimità costituzionale del nuovo art. 4-bis Ord. pen. (modificato dal d.l. 162/2022) per presunta violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i detenuti sottoposti al regime 41-bis dalla possibilità di ottenere permessi premio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale poiché il Magistrato di sorveglianza aveva deciso nel merito, avendo accertato l'attuale pericolosità sociale del detenuto. Richiamando l'art. 30-ter Ord. pen. e la giurisprudenza, la Corte ha confermato che la concessione del permesso premio richiede la presenza congiunta di condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento; per i soggetti condannati per reati di mafia la prova di cessazione dei collegamenti con l'organizzazione va valutata con particolare rigore. L'ordinanza è stata ritenuta motivata e non manifestamente illogica: si è valorizzato il vissuto criminale, le informazioni negative della Direzione Nazionale Antimafia e della D.D.A., l'applicazione del regime 41-bis e l'assenza di elementi probatori della cessazione dei legami con la criminalità organizzata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 30-ter
Stabilisce i presupposti per la concessione dei permessi premio: condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento. La Corte ha applicato questi criteri richiedendo valutazioni puntuali e acquisizione di informazioni rilevanti.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 41-bis
Regime carcerario differenziato per detenuti collegati a organizzazioni di tipo mafioso. La perdurante applicazione del 41-bis è stata considerata elemento indiziario rilevante della persistenza del rischio e dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
art. 4-bis Ord. pen. (nella nuova formulazione a seguito del d.l. 162/2022)
Modifica che incide sulle possibilità di concessione dei permessi premio per i detenuti sottoposti a specifici regimi; la Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale irrilevante nel caso perché il provvedimento impugnato è motivato sul merito, non sull'inammissibilità ex art. 4-bis.
Delitto di associazione mafiosa. La condanna per reati della cosiddetta 'prima fascia' comporta una valutazione più rigorosa della pericolosità e della persistenza dei legami con l'organizzazione, elevando gli oneri probatori per il detenuto.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
Intervenuto sulla disciplina dell'art. 4-bis Ord. pen.; la sentenza evidenzia che le modifiche sono state valutate nel quadro delle più favorevoli al detenuto e che la valutazione resta comunque vincolata alla situazione concreta.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in cassazione; applicato qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Costituzione, artt. 3 e 27
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente (parità e funzione rieducativa della pena); la Corte ha però ritenuto la questione non decisiva nel merito perché il rigetto è fondato su accertamenti di pericolosità attuale.
Massime di principio
- La concessione dei permessi premio richiede la contemporanea verifica di condotta regolare, assenza di pericolosità sociale e collegamento del permesso al percorso di trattamento; la mancanza anche di uno solo di questi presupposti può giustificare il diniego.
- Per i detenuti condannati per reati di mafia (art. 416-bis e affini) l'onere probatorio a favore della cessazione dei legami con l'organizzazione è maggiore: servono elementi concreti, rigorosi e proporzionati alla forza del vincolo associativo.
- La permanenza del regime 41-bis e le informazioni negative provenienti da D.N.A., D.D.A. o autorità di polizia costituiscono presunzioni gravi della persistenza del rischio associativo e possono legittimare il diniego dei permessi anche in presenza di buona condotta carceraria.
- Una questione di legittimità costituzionale relativa alla normativa sui permessi (es. art. 4-bis) può risultare irrilevante se l'organo decisore ha motivato il rigetto sull'attualità della pericolosità: in tali casi il giudizio si concentra sul merito e sulle prove prodotte.
- La difesa che contesti un diniego deve proporre elementi probatori concreti e specifici che dimostrino il definitivo distacco dall'organizzazione criminale; una mera lettura alternativa degli stessi atti senza nuovi elementi difficilmente ottiene l'annullamento.
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