Cassazione Penale, Sentenza n. 36039/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tentata estorsione commessa nell'agosto 2020. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 192 c.p.p. e mancata corretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., sostenendo che la condotta non mostrava caratteristiche del metodo mafioso; (ii) errore nella valutazione della desistenza volontaria (artt. 56, commi 3 e 4 e 629 c.p.), ritenendo il proprio allontanamento dalla scena compatibile con desistenza; (iii) vizio di motivazione e mancata verifica delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), atteso il limitato coinvolgimento e la modesta pregressa vicenda penale.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: ha confermato la qualificazione della vicenda nel contesto di criminalità mafiosa (associazione "Sticlda" operante sul territorio), ritenendo provato il riconoscimento dell'indagato da parte della persona offesa e la consapevolezza del ricorrente circa il ruolo intimidatorio dei coindagati; ha escluso la desistenza volontaria, richiamando principi secondo cui nei reati di danno la desistenza non opera una volta realizzati gli atti che innescano il meccanismo causale dell'evento e, nel reato plurisoggettivo, è necessario un comportamento che annulli il contributo fornito; ha confermato la gravità indiziaria e l'adeguatezza della misura custodiale, ritenendo non superata la presunzione di pericolo di reiterazione. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Trasmissione degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (aggravante per metodo mafioso / agevolazione mafiosa)
La Corte ha ritenuto che la circostanza mafiosa fosse integrata nel caso concreto: il metodo mafioso ha carattere anche oggettivo e può estendersi ai partecipanti all'illecito; l'agevolazione mafiosa è valutabile anche con riferimento alla mera consapevolezza che un correi stia agendo con finalità mafiose.
art. 192 c.p.p. (onere di pronunciare sulle aggravanti e relative contestazioni)
Il giudice ha ritenuto corretta la motivazione sul punto; la difesa non ha specificamente confutato gli elementi probatori che collegavano l'episodio al contesto associativo, rendendo infondata la censura sulla presunta violazione.
artt. 56, commi 3 e 4, e 629 c.p. (tentativo, desistenza, estorsione)
La Corte ha affermato che nei reati di danno, come l'estorsione, la desistenza non è configurabile quando siano stati posti in essere gli atti idonei a produrre l'evento; nel reato plurisoggettivo il concorrente per beneficiare della desistenza deve non solo interrompere l'azione ma compiere atti che annullino il contributo fornito e rimuovano le sue conseguenze (cd. quid pluris).
artt. 274 e 275 c.p.p. (motivazione del provvedimento cautelare)
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata esplicasse adeguata e congrua motivazione circa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; le critiche generiche della difesa non superano il vaglio di ammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. (adempimenti a cancelleria)
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia; la Corte ne dispone l'esecuzione amministrativa.
Massime di principio
- La qualificazione dell'aggravante di tipo mafioso può estendersi anche ai soggetti che non sono promotori ma che hanno consapevolezza del ruolo intimidatorio dei coindagati; in sede cautelare è sufficiente un quadro indiziario congruo e collegato al contesto associativo.
- La desistenza volontaria è un istituto restrittivo: nei reati di danno (come l'estorsione) non opera se sono già stati compiuti gli atti idonei a realizzare il meccanismo causale dell'evento; nel reato plurisoggettivo occorre un comportamento che attivamente annulli il contributo fornito.
- Le censure generiche sulla mancanza di profili mafiosi o di motivazione sono spesso inefficaci se il provvedimento impugnato contiene una motivazione articolata e collegata a fatti specifici; la difesa deve contestare puntualmente le argomentazioni del giudice.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è necessario proporre elementi concreti e specifici che contrastino la valutazione della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione (es. alibi probanti, documentazione che dimostri l'assenza di contatti significativi, proposte di misure alternative efficaci).
- La mera distanza fisica dall'azione criminosa non equivale automaticamente a desistenza: occorre valutare se il soggetto abbia neutralizzato le conseguenze del proprio contributo al reato collettivo.
- In materia cautelare la giurisprudenza richiede che l'attenuazione del pericolo di reiterazione sia dimostrata con fatti nuovi e specifici, non con argomentazioni generiche o richiamo a precedenti penali modesti senza contesto probatorio.
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