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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14721/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 promosso da tre creditori per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare. La Corte d’appello di Milano, in sede di opposizione del Ministero della Giustizia al decreto del consigliere delegato, aveva ritenuto la procedura particolarmente complessa e aveva liquidato un indennizzo inferiore al parametro ordinario, riducendolo a 200 euro annui per due ricorrenti e a 300 euro annui per il terzo. I ricorrenti hanno proposto cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001, perché la Corte territoriale avrebbe liquidato un importo inferiore al minimo previsto; 2) errata liquidazione delle spese, per mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria; 3) violazione delle norme sulle spese e sul compenso professionale, per il mancato aumento percentuale del compenso dovuto al difensore antistatario in presenza di più parti assistite, nonostante le posizioni fossero sostanzialmente identiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la liquidazione di un indennizzo inferiore al minimo tabellare in ragione della particolare complessità della procedura fallimentare e, per due ricorrenti, dell’intervento del Fondo di garanzia INPS, circostanza che giustifica una decurtazione sotto soglia purché adeguatamente motivata. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: quanto alle spese, ha affermato che nel procedimento di equa riparazione il compenso dell’avvocato comprende anche la fase istruttoria; quanto al compenso per pluralità di assistiti, ha ribadito che opera la regola del compenso unico maggiorato per ciascuna parte assistita, anche se le pretese sono coincidenti, salvo il diverso temperamento previsto dal d.m. n. 55/2014 quando non vi siano specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 1, L. n. 89 del 2001

    I valori minimi e massimi previsti per l’indennizzo configurano una forbice entro la quale il giudice provvede di regola, ma dalla quale può discostarsi con adeguata motivazione in presenza di circostanze peculiari.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89 del 2001

    La riduzione prevista da tale norma non si applica alle procedure concorsuali; la complessità della procedura può però incidere sulla quantificazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2, comma 2.

  • art. 2, comma 2, L. n. 89 del 2001

    La complessità del procedimento costituisce parametro rilevante per la riduzione dell’indennizzo.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Richiamato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato nel primo motivo come parametro convenzionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale di conformazione della legge interna agli obblighi convenzionali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle spese di lite.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per la determinazione del compenso professionale.

  • d.m. Giustizia n. 55/2014

    L’art. 4, comma 2, prevede il compenso unico per l’avvocato che assiste più parti con la stessa posizione processuale, da aumentare in percentuale per ciascun soggetto; il comma 4 consente una riduzione se non vi sono specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014

    Nella fase istruttoria rientrano anche attività difensive ulteriori rispetto a prove costituende e consulenza tecnica, come richieste di prova e memorie illustrative o integrative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la liquidazione dell’indennizzo può essere effettuata anche sotto il minimo tabellare quando il giudice dia conto, con motivazione adeguata, di circostanze che rendano il caso eccezionalmente complesso o che incidano sulla concreta entità del pregiudizio subito.
  • La complessità di una procedura concorsuale può legittimamente ridurre l’indennizzo per irragionevole durata; inoltre, l’intervento del Fondo di garanzia INPS a favore del creditore di lavoro può giustificare un’ulteriore decurtazione, perché attenua il pregiudizio economico collegato al ritardo.
  • Nel procedimento per equa riparazione, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il compenso del difensore comprende anche la fase istruttoria, dovendosi considerare non solo le prove e la consulenza tecnica, ma tutte le attività difensive tipizzate dal parametro forense per tale fase.
  • Quando un avvocato assiste più parti con la stessa posizione processuale, opera la regola del compenso unico maggiorato per ciascuna parte assistita; la coincidenza delle pretese non esclude l’aumento percentuale, salvo il diverso temperamento previsto dal regolamento tariffario se l’attività non abbia comportato specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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