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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18741/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitaria hanno agito contro la Presidenza del Consiglio e i ministeri competenti sostenendo di non avere percepito la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76. Chiedevano il risarcimento del danno per la mancata e tardiva attuazione nell'ordinamento interno di tali direttive. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda, rilevando il difetto di legittimazione del Ministero e, comunque, la prescrizione dei diritti azionati; la Corte d'appello di Roma aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 11 l. n. 370/1999, dell'art. 12 preleggi e dell'art. 2935 c.c., contestando la decorrenza della prescrizione decennale individuata nei giudici di merito nel 27 ottobre 1999; 2) violazione della normativa comunitaria e dell'art. 2935 c.c. sulla medesima decorrenza; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. e della l. n. 162/2014 per mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva/incompleta trasposizione delle direttive sui compensi ai medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della l. n. 370/1999; la richiesta di rimettere la questione alla Corte di giustizia UE è stata reputata manifestamente infondata. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la condanna alle spese segue il principio di soccombenza e la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo l'impugnazione abuso dello strumento processuale; ha dato atto anche dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma richiamata dai ricorrenti per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibili i motivi che contrastano con un orientamento di legittimità consolidato

  • art. 11, L. n. 370/1999

    riconosce una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili; non incide sul dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento per gli altri

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dai ricorrenti come parametro interpretativo, senza che la Corte ne acceda alla prospettazione

  • art. 2935 c.c.

    il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella specie dalla data di entrata in vigore della l. n. 370/1999

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    indicano la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    conferma il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non richiede specifica motivazione

  • L. n. 162 del 10.11.2014

    richiamata dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle spese, senza accoglimento della censura

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata; applicato perché il ricorso è stato reputato manifestamente infondato e abusivo

  • art. 2049 c.c.

    evocato dalla Corte per affermare che la parte risponde dell'operato del difensore

  • art. 97 c.p.c.

    consente la condanna solidale alle spese e alla somma ex art. 96, comma 3, in presenza di interesse comune e convergenza difensiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione

  • Direttive CEE n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE

    fonti sovranazionali sulla remunerazione dei medici specializzandi, la cui tardiva attuazione fonda la domanda risarcitoria

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie si prescrive dal momento in cui la pretesa può essere esercitata secondo l'ordinamento interno, e non da successive prese di posizione giurisprudenziali sulla legittimazione passiva o sulla giurisdizione.
  • Quando un orientamento di legittimità è consolidato da lungo tempo e il ricorso non offre argomenti idonei a rimeditarlo, il motivo è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è infondata se la questione interpretativa non presenta reali margini di dubbio e la disciplina interna è già stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione espressa ed è insindacabile in cassazione, salvo violazione di specifiche norme sulla regolazione delle spese.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, in presenza di orientamenti consolidati contrari, può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., anche in solido tra più ricorrenti aventi interesse comune.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteGiudizio di cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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