Cassazione Penale, Ordinanza n. 15574/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un'imputata per guida senza patente con recidiva nel biennio. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione: da un lato, per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico, poiché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata; il secondo motivo è stato considerato improponibile perché introdotto per la prima volta in cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto era priva di specificità e infondata, poiché la contravvenzione di guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio presuppone una condotta incompatibile con il requisito della non abitualità richiesto dall'art. 131-bis c.p. Inoltre, la censura relativa alla sospensione condizionale è stata ritenuta non deducibile per la prima volta in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.
La guida senza patente assume rilevanza penale quando ricorre la recidiva nel biennio; la struttura della fattispecie evidenzia una condotta connotata da reiterazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché manca il requisito della non abitualità della condotta.
È improponibile in cassazione una censura dedotta per la prima volta davanti al giudice di legittimità.
Cass., sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata, non essendo sufficiente una critica generica o astratta.
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01
La particolare tenuità del fatto è incompatibile con la guida senza patente punibile solo in caso di recidiva nel biennio.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la fattispecie incriminatrice richiede, per la sua stessa configurazione, una condotta abituale o reiterata, incompatibile con il requisito della non abitualità.
- Nei reati o illeciti strutturati sulla recidiva nel biennio, la reiterazione della condotta può precludere il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., se il legislatore collega la punibilità proprio al ripetersi del comportamento.
- In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e devono misurarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la censura meramente generica è manifestamente infondata.
- Non sono ammissibili in sede di legittimità questioni non dedotte nei gradi di merito, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
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