Cassazione Penale, Sentenza n. 24371/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia per molteplici censure: contestano la competenza territoriale del tribunale di Verona ritenendo che il "consolidamento" delle condotte illecite sia avvenuto in altri circondari (in particolare Luzzara/Reggio Emilia), deducono vizi di motivazione sul diniego del "bis in idem" rispetto a procedimento/procedura della Procura di Modena (reati ex art. 256 D.lgs. 152/06), lamentano la mancata applicazione delle attenuanti generiche nonostante la riduzione della pena, contestano la validità della rinuncia alla comparizione dell'imputato (assunta per via telefonica ai Carabinieri) e deducono errori di identificazione del Rigoli con lo pseudonimo "zio" sulla base delle intercettazioni e di elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la competenza territoriale è stata correttamente individuata alla luce della natura di reato abituale/organizzato (art. 452 quaterdecies c.p. richiamato dalla norma di riforma), la questione di "bis in idem" è stata adeguatamente motivata distinguendo i fatti e i profili soggettivi rispetto al procedimento della Procura di Modena, la mancata concessione delle attenuanti generiche è compatibile con la motivazione complessiva e la contemporanea riduzione della pena è giustificata da minor numero di episodi e ruolo subordinato; la rinuncia orale comunicata ai Carabinieri è valida e la valutazione delle intercettazioni e degli elementi identificativi rientra nel sindacato del merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di somme determinate in via equitativa.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma, introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, come riproposizione/nuova collocazione della fattispecie già prevista dall'art. 260 D.lgs. 152/2006: si tratta di un reato abituale che si concretizza tramite reiterazione di più comportamenti non occasionali e richiede la predisposizione, anche rudimentale, di mezzi e attività continuative; per la competenza territoriale conta il luogo in cui si consolida la reiterazione delle condotte
art. 260 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (richiamato)
Richiamato per continuità normativa: stabilisce la fattispecie dell'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con indicazioni sulla pluralità di operazioni e sulla rilevanza dell'organizzazione
Norma penale richiamata nella censura sul presunto "bis in idem"; la Corte distinguendo i fatti ha ritenuto non sussistente identità storico-naturale tale da impedire il procedimento
Richiama la facoltà dell'imputato in stato di arresto o detenzione domiciliare di manifestare volontà tramite ufficiale di polizia giudiziaria; la Corte ne deduce che non è esclusiva una forma scritta e che la dichiarazione telefonica ai Carabinieri può integrare valida rinuncia alla comparizione
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che la valutazione della loro sussistenza è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta incongruenza
Previsione che autorizza la condanna alle spese del procedimento per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte la applica per gravare i ricorrenti delle spese
Massime di principio
- Nel reato di traffico illecito di rifiuti qualificato come reato abituale/organizzato rileva il luogo in cui si "consolida" la reiterazione delle condotte: anche se operazioni simili avvengono in più luoghi, la competenza può essere radicata dove emerge l'organizzazione stabile e la ripetizione degli atti
- La nozione di "bis in idem" processuale (rapporto con il fatto storico) è più ampia di quella sostanziale (rapporto fra norme): per far valere il divieto è necessario dimostrare identità storica e giudicato o pendenza davanti a giudici egualmente competenti; mere somiglianze fra fatti non sono sufficienti
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. interpretazione delle intercettazioni, identificazione di persone mediante pseudonimi, valutazione della personalità e del ruolo nell'organizzazione) sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; pertanto chi impugna deve indicare profili di macroscopica evidenza
- La rinuncia alla comparizione da parte di un imputato ristretto può essere espressa anche con dichiarazioni mediate dalla polizia giudiziaria; non è necessaria una forma tipizzata, salvo allegazioni credibili di falsità o di mancata volontà consapevole
- L'esclusione delle attenuanti generiche e la simultanea concessione di una riduzione di pena possono coesistere se il giudice motiva su piani valutativi distinti (es. gravità del fatto vs ruolo e numero di episodi attribuiti), perciò è utile spiegare chiaramente le ragioni che distinguono le due valutazioni
- In sede di Cassazione è rischioso basare il ricorso principalmente su una rivalutazione del merito o su contestazioni fattuali non accompagnate da profili di illegittimità manifesta: la probabilità di inammissibilità è elevata
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