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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31871/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per truffa aggravata commessa mediante la vendita di un'autovettura con contachilometri manomesso, recante al momento della vendita un chilometraggio dichiarato di circa 100.000 chilometri, mentre il chilometraggio effettivo risultava superiore a 260.000 chilometri. La società venditrice aveva acquistato il veicolo quando esso aveva già percorso 194.274 chilometri; l'imputato ne era socio accomandante e la società risultava intestata alla moglie. La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla propria partecipazione al reato, sostenendo che la responsabilità fosse stata desunta dalla sola qualità di socio accomandante, senza individuazione di uno specifico contributo materiale, e censurando la diversa valutazione riservata ai coimputati assolti. Con il secondo motivo ha contestato la tempestività della querela, sostenendo che la persona offesa avesse acquisito già nel novembre 2017 la conoscenza della manomissione e che la querela del 29 giugno 2018 fosse tardiva; ha inoltre invocato gli effetti della riforma Cartabia. Con il terzo motivo ha denunciato una motivazione apparente sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo l'omessa valutazione dell'incensuratezza, del comportamento processuale e delle condizioni personali e familiari. Con il quarto motivo, subordinato all'accoglimento dei precedenti, ha chiesto la revoca delle statuizioni civili, sostenendo che non fosse stata provata l'entità del danno risarcibile. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti, generici, manifestamente infondati e reiterativi di censure già esaminate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla responsabilità, ha rilevato la presenza di una doppia conforme e ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito, fondata sul ruolo dell'imputato nella società, sulla conoscenza del chilometraggio effettivo, sul vantaggio derivante dalla vendita e sui messaggi inviati alla persona offesa, nei quali l'imputato proponeva una composizione bonaria senza negare la frode. Ha escluso che il primo motivo potesse introdurre in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio. Quanto alla querela, ha ritenuto accertato che la persona offesa avesse acquisito piena consapevolezza del raggiro il 4 aprile 2018, quando una verifica specialistica aveva accertato il reale chilometraggio; la querela del 29 giugno 2018 è stata quindi considerata tempestiva. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per reati originariamente procedibili d'ufficio divenuti procedibili a querela a seguito della riforma Cartabia, la volontà punitiva manifestata dalla persona offesa equivale a querela anche se tardiva rispetto al termine ordinario. Il motivo sulla pena è stato dichiarato inammissibile perché la pena era stata determinata nel minimo edittale sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p. e le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado. Il motivo sulle statuizioni civili è stato ritenuto assorbito. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla contestata partecipazione dell'imputato alla truffa; la Corte ha ritenuto provato il contributo concorsuale sulla base di plurimi elementi relativi al ruolo societario, alla conoscenza del chilometraggio e al vantaggio derivante dalla vendita.

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice della truffa, contestata nella forma aggravata; la responsabilità è stata confermata sulla base della vendita del veicolo con chilometraggio alterato e della conseguente percezione del prezzo.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di valutazione della prova; la Corte ha escluso vizi nella valutazione complessiva delle prove dichiarative e documentali.

  • art. 124 c.p.

    Richiamato in tema di termine per la proposizione della querela; la Corte ha ritenuto che la piena conoscenza del fatto-reato fosse stata acquisita il 4 aprile 2018.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in materia di circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che esse erano già state concesse dal giudice di primo grado.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per la determinazione della pena; la pena minima è stata ritenuta adeguatamente motivata mediante il riferimento ai criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di commisurazione sono stati ritenuti sufficienti a motivare la pena fissata nel minimo edittale, secondo il criterio di adeguatezza.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle conseguenze civili del reato; la relativa censura è stata assorbita dall'inammissibilità dei motivi principali.

  • art. 359 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla prova e alla quantificazione del danno civile; la censura non è stata esaminata nel merito perché subordinata e assorbita.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Individua i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti; la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nell'inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti necessari.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la volontà punitiva manifestata per reati originariamente procedibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela per effetto della riforma, equivale a querela e non è soggetta al termine ordinario di proposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove; il sindacato di legittimità resta limitato alla completezza, coerenza e logicità della motivazione e alla corretta applicazione delle regole logiche.
  • In presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado possono essere valutate come un unico apparato argomentativo, purché la decisione complessiva esponga una ricostruzione coerente e completa delle prove.
  • La partecipazione concorsuale alla truffa può essere desunta da una pluralità di elementi convergenti relativi al ruolo ricoperto dall'imputato nell'organizzazione societaria, alla conoscenza delle caratteristiche fraudolentemente alterate del bene, al vantaggio economico per la società e alle condotte successive compatibili con la consapevolezza dell'illecito.
  • Ai fini della tempestività della querela, il termine decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce piena consapevolezza del fatto-reato; nel caso di alterazione delle caratteristiche di un bene, tale consapevolezza può coincidere con l'accertamento tecnico del dato fraudolentemente modificato.
  • Quando un reato originariamente procedibile d'ufficio diviene procedibile a querela per effetto della riforma Cartabia, la volontà punitiva manifestata dalla persona offesa equivale a querela e l'eventuale tardività rispetto al termine ordinario non incide sulla procedibilità, trattandosi di una condizione non richiesta nella fase anteriore.
  • La pena fissata nel minimo edittale può essere motivata mediante il richiamo al criterio di adeguatezza e ai parametri dell'art. 133 c.p., senza una disamina analitica di ogni singolo elemento, purché la motivazione non sia apparente.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è priva di oggetto quando tali attenuanti risultino già concesse dal giudice di primo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità dei motivi relativi alla responsabilità penale assorbe le censure sulle statuizioni civili proposte come conseguenza dell'eventuale annullamento della condanna.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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