Cassazione Civile, Ordinanza n. 10623/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. nel quale il Tribunale aveva omologato, sulla base della consulenza tecnica, il requisito sanitario della richiedente ai fini del riconoscimento della quota di reversibilità su una pensione pubblica già spettante al genitore e poi alla madre superstite. L'INPS ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda riguardasse la spettanza di una pensione pubblica e dunque rientrasse nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti; 2) violazione delle norme sul rito lavoristico e sull'ATP obbligatorio, assumendo che il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. fosse improponibile per una controversia sulla pensione ai superstiti e che il Tribunale avesse erroneamente seguito quel rito invece del rito ordinario del lavoro; 3) violazione dell'art. 22 L. 903/1965, deducendo che la consulenza avesse accertato il requisito sanitario in epoca successiva al decesso del dante causa, così escludendo la spettanza del trattamento di reversibilità. La parte privata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando che la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie del figlio maggiorenne del titolare di pensione pubblica, in quanto strumentale al riconoscimento della quota di reversibilità, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rimesso le parti dinanzi alla Corte dei conti territorialmente competente. I secondi e terzi motivi sono rimasti assorbiti dal difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
La censura sulla giurisdizione è stata ritenuta fondata alla luce del riparto tra giudice ordinario e Corte dei conti.
Le ulteriori censure sono state prospettate come violazioni di legge, ma sono risultate assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
artt. 3, 13, 62 R.D. 1214/1934
Le controversie sul diritto o sulla misura delle pensioni pubbliche e sulle questioni funzionali ad esse appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo è ammissibile solo se l'accertamento sanitario è strumentale a un diritto previdenziale o assistenziale azionabile; in presenza di materia pensionistica pubblica, la relativa domanda resta devoluta alla Corte dei conti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la controversia avrebbe dovuto seguire il rito ordinario del lavoro, ma tale questione è rimasta assorbita.
art. 22 L. 903/1965
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decorrenza/ spettanza del trattamento di reversibilità; motivo non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 38, co. 1, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'improponibilità dell'ATP per alcune controversie sulle pensioni ai superstiti; profilo assorbito.
Richiamato nel passaggio in cui si ribadisce che i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio, non come oggetto di accertamento astratto.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno del principio per cui l'accertamento giudiziale presuppone diritti soggettivi o interessi legittimi, non meri fatti.
Massime di principio
- Nelle controversie concernenti pensioni pubbliche, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti si estende a tutte le domande che abbiano come petitum sostanziale il diritto alla pensione, la sua misura, la sua decorrenza o questioni funzionalmente collegate al relativo trattamento.
- L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è ammissibile solo se il requisito sanitario sia strumentale all'accertamento di un diritto previdenziale o assistenziale azionabile; se la prestazione finale appartiene alla materia pensionistica pubblica, la domanda resta devoluta alla Corte dei conti.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, non la sola forma dell'azione o la parziale autonomia dell'accertamento sanitario richiesto.
- Quando viene accolto il motivo sulla giurisdizione, le ulteriori censure restano assorbite e il giudice di legittimità deve cassare il provvedimento impugnato dichiarando il giudice munito di giurisdizione.
- La giurisdizione contabile in materia pensionistica ha natura esclusiva e consente al giudice contabile di accertare con pienezza anche i presupposti sanitari, ove essi siano funzionali al riconoscimento del trattamento pensionistico.
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