Cassazione Penale, Ordinanza n. 08525/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda la condanna di un imputato per sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro, con specifico riferimento a un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo e poi non più rinvenuto. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità ritenendo che l'imputato fosse il reale proprietario del mezzo, che avesse accettato l'incarico di custode sottoscrivendo il verbale senza contestazioni e che, al momento della ricezione del provvedimento di confisca, non avesse rappresentato la propria estraneità alla titolarità del bene. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito; 2) l'asserita rilevanza meramente amministrativa della condotta, invocando il principio delle Sezioni Unite sulla circolazione abusiva di veicolo sequestrato amministrativamente; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero meri rilievi in fatto o comunque reiterativi delle doglianze già esaminate in appello, evidenziando che la motivazione di merito era coerente con il dolo generico richiesto dall'art. 334 c.p. e con il principio secondo cui la sola sanzione amministrativa del codice della strada opera solo se la sottrazione del veicolo sequestrato avviene mediante circolazione dello stesso, circostanza non ricorrente nel caso concreto poiché il mezzo non era stato più rinvenuto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell'art. 131-bis c.p. non risultava proposta in appello e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato richiede dolo generico, inteso come consapevolezza del vincolo giudiziario gravante sul bene e volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, tali da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva.
La sola sanzione amministrativa per circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo si applica solo quando la sottrazione del mezzo sia realizzata mediante la sua circolazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente devoluta in appello, quando la norma era già vigente al momento della decisione impugnata.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni non devolute nei precedenti gradi, qui richiamato per l'inammissibilità della censura sull'art. 131-bis c.p.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, il dolo generico è integrato dalla consapevolezza del vincolo gravante sul bene e dalla volontà di violare i doveri di custodia, non essendo necessario un fine ulteriore.
- La doglianza che richiede una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella congruamente motivata dai giudici di merito non è proponibile in sede di legittimità quando si risolve in una mera contestazione del merito.
- Il principio di specialità tra art. 334 c.p. e art. 213, comma 4, cod. strada opera solo se la sottrazione del veicolo sequestrato avviene mediante la sua circolazione; se il bene viene sottratto con modalità diverse dalla circolazione, resta configurabile il reato di cui all'art. 334 c.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere devoluta tempestivamente nel giudizio di merito; in mancanza di specifica deduzione, la questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
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