Cassazione Penale, Ordinanza n. 08405/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. Non è entrata nel merito delle doglianze sulla confisca, limitandosi a correggere il mezzo di impugnazione esperibile.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva esaminato l'istanza presentata nell'interesse del condannato per peculato ex art. 314 c.p., volta a ottenere la declaratoria di inefficacia della confisca disposta con sentenza irrevocabile ex art. 322-ter c.p. solo per una parte delle somme giacenti su conti correnti e depositi riferibili al condannato. L'ordinanza aveva accolto solo parzialmente l'istanza, ritenendo efficace la confisca sulla residua parte delle somme. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2 Cost., 321 c.p.p. e 240 c.p., e chiedendo l'annullamento della decisione nella parte in cui aveva rigettato l'istanza. La Corte, tuttavia, rilevava che in materia di confisca l'impugnazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede sulle istanze delle parti non è ricorso diretto per cassazione, ma opposizione ex artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 314 c.p.
richiamato come titolo di condanna del ricorrente per peculato, dato presupposto del provvedimento esecutivo impugnato
art. 322-ter c.p.
richiamato quale base normativa della confisca disposta con la sentenza irrevocabile
art. 2 Cost.
dedotto dal ricorrente come parametro violato, ma non esaminato nel merito
art. 321 c.p.p.
dedotto dal ricorrente come parametro violato, ma non esaminato nel merito
art. 240 c.p.
dedotto dal ricorrente come parametro violato, ma non esaminato nel merito
art. 667, comma 4, c.p.p.
norma che prevede, in materia di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che provvede sulle istanze delle parti
art. 676, comma 1, c.p.p.
norma che richiama il regime dell'opposizione nel procedimento esecutivo in materia di confisca
Conservazione degli atti giuridici
invocato come criterio per evitare la declaratoria di inammissibilità e riqualificare l'impugnazione
favor impugnationis
criterio utilizzato per privilegiare la tutela dell'impugnazione mediante riqualificazione del mezzo erroneamente proposto
Massime di principio
- In materia di confisca, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decide sulle istanze delle parti non è impugnabile con ricorso diretto per cassazione, ma solo con opposizione, anche quando sia stata adottata all'esito di udienza camerale partecipata.
- La scelta del rimedio impugnatorio nel procedimento esecutivo va verificata in base alla disciplina speciale dettata dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p., che prevale sulla forma dell'udienza con cui il provvedimento è stato adottato.
- Quando l'impugnazione è stata proposta con un mezzo erroneo ma riconducibile a quello corretto, la Corte può riqualificarla in applicazione dei principi di conservazione degli atti giuridici e di favor impugnationis, anziché dichiararla inammissibile.
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