Cassazione Penale, Ordinanza n. 08365/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un provvedimento di correzione di errore materiale relativo al dispositivo già emesso dalla Corte di cassazione nel procedimento a carico di un imputato. In precedenza, la Corte aveva annullato la sentenza impugnata solo limitatamente al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, legge fallimentare e alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, rigettando il ricorso nel resto. Nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 13/09/2024 era però stata omessa l'indicazione del rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. La Corte ha quindi rilevato l'errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo, inserendo la formula mancante. Non si tratta di un nuovo giudizio sui motivi di ricorso, ma di una mera rettifica formale del provvedimento già deliberato.
La decisione
La Corte ha corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 13/09/2024, aggiungendo le parole "con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna" dopo il riferimento alla pena sostitutiva. Resta fermo il contenuto della precedente decisione: annullamento limitato al diniego dell'attenuante ex art. 219, comma 3, legge fallimentare e alla questione della pena sostitutiva, con rinvio; rigetto del ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Richiamato come base della circostanza attenuante di cui era stato negato il riconoscimento nella decisione precedente; la correzione non incide sulla valutazione di merito ma solo sulla formula del dispositivo.
Massime di principio
- Quando nel dispositivo della decisione di legittimità sia stato omesso un elemento già chiaramente deliberato, la Corte può procedere alla correzione dell'errore materiale mediante inserimento della formula mancante.
- La correzione dell'errore materiale non comporta una nuova valutazione del ricorso né modifica il contenuto sostanziale della precedente pronuncia, ma si limita a rendere il dispositivo conforme alla decisione effettivamente adottata.
- Se l'annullamento è disposto solo in relazione a specifici capi o punti della sentenza impugnata, il restante ricorso resta rigettato e la correzione formale del dispositivo non incide sull'esito sostanziale già stabilito.
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