Cassazione Penale, Ordinanza n. 08422/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato una richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria. Il ricorrente deduce, in modo ritenuto generico, il vizio di illogicità e la ridotta valenza dimostrativa degli elementi valorizzati dal giudice dell'esecuzione, ma senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice dell'esecuzione aveva infatti rilevato che il termine di prescrizione della pena pecuniaria ex art. 173 c.p. non era decorso, poiché il 31 luglio 2012 la cartella esattoriale era stata iscritta a ruolo e notificata e, successivamente, il Magistrato di sorveglianza aveva convertito la pena pecuniaria in libertà controllata. La censura non si confronta con questo passaggio decisivo e non indica specificamente le ragioni dell'asserita illogicità della decisione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi: la doglianza non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e non supera il rilievo che, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva come fatto impeditivo l'inizio dell'esecuzione, coincidente con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o non si correlano alle ragioni della decisione impugnata.
art. 173 c.p.
prescrizione della pena pecuniaria
Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, il termine cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, il termine decennale di prescrizione della pena pecuniaria, privo di cause di interruzione o sospensione, cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione del provvedimento impugnato; la mera denuncia di illogicità senza indicare puntualmente le ragioni del vizio è inammissibile.
- La genericità del motivo ricorre anche quando l'impugnazione omette di confrontarsi con le argomentazioni decisive poste dal giudice a fondamento della decisione.
- Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, il momento rilevante è l'inizio dell'esecuzione, che può coincidere con l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale; non assume rilievo il successivo andamento materiale dell'esecuzione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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