Cassazione Penale, Ordinanza n. 08423/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia riguardava esclusivamente il diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che non ricorressero ostacoli al riconoscimento del beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva escluso il beneficio valorizzando i precedenti penali dell'imputato e, in particolare, il fatto che egli avesse già fruito della sospensione condizionale della pena in due precedenti condanne definitive. Dagli atti risultava infatti il certificato del casellario giudiziale, da cui emergeva che il Tribunale di Chieti aveva già concesso tale beneficio in due distinti procedimenti nel 2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte di appello aveva negato la sospensione condizionale sulla base di un dato ostativo oggettivo: il precedente già duplice utilizzo del beneficio da parte dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 164 c.p.
la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta
Il beneficio non è concedibile oltre il primo uso, salvo che, in caso di nuova condanna, la pena complessiva con quella già irrogata non superi i limiti dell'art. 163 c.p.; nel caso concreto il beneficio era già stato fruito due volte, con effetto ostativo al suo riconoscimento.
art. 163 c.p.
Richiamato come parametro dei limiti di pena entro i quali, in presenza di precedente condanna, può ancora essere disposto il beneficio della sospensione condizionale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre deduzioni incompatibili con il decisum.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta; un precedente duplice riconoscimento del beneficio costituisce elemento ostativo al suo ulteriore ottenimento.
- In presenza di precedenti condanne definitive che abbiano già comportato la sospensione condizionale, il giudice deve verificare la ricorrenza dei presupposti normativi residui e la compatibilità della nuova pena con i limiti di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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