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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08394/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile, che riferisce di aver partecipato al giudizio di legittimità nel ricorso proposto dall'imputato e di aver depositato memoria difensiva e nota spese, ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione del 7 giugno 2024, lamentando che la Corte avesse omesso di provvedere sulla domanda di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel giudizio conclusosi con declaratoria di inammissibilità. La censura ruotava quindi esclusivamente sulla mancata liquidazione delle spese in favore della parte civile.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di correzione dell'errore materiale. Ha affermato che l'omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile non costituiva una mera svista emendabile, ma esprimeva l'applicazione del principio per cui, nel procedimento definito con valutazione preliminare di inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p., non va disposta la rifusione delle spese a favore della parte civile quando quest'ultima abbia depositato una memoria contenente elementi ultronei rispetto a tale delibazione preliminare. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    La disciplina del procedimento camerale sul ricorso per cassazione comporta una valutazione preliminare di inammissibilità, rispetto alla quale non è dovuta la rifusione delle spese alla parte civile che abbia svolto deduzioni ultronee rispetto a tale vaglio sommario.

Massime di principio

  • Nel procedimento di cassazione definito con valutazione preliminare di inammissibilità, la mancata statuizione sulla rifusione delle spese in favore della parte civile non integra necessariamente un errore materiale, potendo invece costituire applicazione di un preciso principio processuale.
  • La parte civile che intervenga nel giudizio di legittimità con una memoria contenente elementi non pertinenti o ultronei rispetto al limitato oggetto della delibazione preliminare non ha titolo, in tale contesto, alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali.
  • La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per introdurre una nuova statuizione sulle spese quando l'omissione denunciata sia in realtà coerente con la disciplina processuale applicata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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