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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27891/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguarda la divisione dell'asse ereditario di un de cuius deceduto ab intestato, composto da immobili, somme di denaro e titoli di Stato. In primo grado era stata disposta la divisione dei beni relitti e regolamentate le spese; in appello, dopo una prima sentenza non definitiva e ulteriori integrazioni della CTU, la Corte territoriale aveva disposto lo scioglimento della comunione secondo il progetto divisionale dell'ausiliario, rigettando alcune pretese di inclusione in massa di ulteriori beni e rideterminando solo in parte le spese. La ricorrente principale ha dedotto due censure ex art. 360, n. 5 c.p.c.: (1) omesso esame della seconda integrazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata in appello, assumendo che la Corte avesse fondato la decisione solo sulla prima integrazione e trascurato un diverso contenuto peritale, con errori anche sul valore dell'usufrutto; (2) omesso esame della richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, sostenendo che la nuova quantificazione dei conguagli in appello avrebbe dovuto tenerne conto. Gli intimati hanno resistito e alcuni coeredi hanno proposto ricorso incidentale tardivo sulla regolazione delle spese, mentre un'altra coerede ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo il primo motivo privo di specificità e comunque non idoneo a denunciare un fatto storico decisivo omesso; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché generico e perché l'eventuale ripetizione di somme indebitamente versate richiedeva una domanda autonoma. È stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della coerede che lo aveva proposto. È stato invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso incidentale degli altri coeredi sulla sola regolazione delle spese, con cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per una nuova disciplina delle spese dei gradi di merito e di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie o chiedere un riesame del merito.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile nei giudizi con pluralità di parti in cause inscindibili o dipendenti, anche contro persona diversa dall'impugnante principale e anche per capi diversi della sentenza.

  • artt. 723, 724 e 726 c.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale condizionato in tema di rendite e criteri della divisione ereditaria; il motivo è però assorbito.

  • artt. 336, 91 e 92 c.p.c.

    In caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice d'appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della lite; nelle divisioni giudiziali le spese vanno di regola poste a carico della massa, salvo deroga motivata per eccessive pretese o inutili resistenze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. la parte deve individuare con precisione il fatto storico decisivo non esaminato, indicarne la discussione tra le parti e dimostrarne la decisività; sono inammissibili censure che si risolvano nella mera contrapposizione alla valutazione del giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito si uniforma a una sola tra più consulenze tecniche, la censura in cassazione è ammissibile solo se l'omessa considerazione dell'altra perizia abbia comportato l'omesso esame di un fatto decisivo, non essendo sufficiente lamentare una diversa ricostruzione tecnica più favorevole.
  • La richiesta di restituzione di somme versate in esecuzione di una sentenza poi riformata richiede allegazione puntuale dell'effettivo pagamento e, se si invoca un indebito, una domanda autonoma di ripetizione, non essendo sufficiente una generica sollecitazione al consulente o al giudice divisionale.
  • Nel giudizio di divisione ereditaria le spese necessarie allo scioglimento della comunione sono normalmente poste a carico della massa comune; la compensazione o l'addebito a singoli condividenti richiedono una motivazione specifica, di regola collegata a pretese e resistenze ingiustificate.
  • Se la sentenza di appello riforma quella di primo grado, il giudice di secondo grado deve regolare d'ufficio anche le spese del primo grado alla luce dell'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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