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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35638/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da domande di risarcimento del danno proposte da due dipendenti del settore scolastico per la denunciata illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione. La Corte d'appello aveva rigettato le domande: per una lavoratrice, ritenendo decisiva la successiva stabilizzazione/immissione in ruolo mediante strumenti selettivi e concorsuali previsti dalla L. n. 107/2015, reputata idonea a sanzionare l'abuso e a far venir meno le conseguenze della violazione, in mancanza di specifiche allegazioni su danni ulteriori o su un uso improprio delle assunzioni a termine; per l'altro lavoratore, rilevando che le supplenze erano state conferite per coprire vacanze di organico di fatto, sicché non emergeva un danno risarcibile. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul diritto al risarcimento del danno e dei principi di equivalenza ed effettività, invocando la giurisprudenza di legittimità e dell'Unione in materia di abuso nella reiterazione dei contratti a termine; 2) questione pregiudiziale europea sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria quando vi sia stata immissione in ruolo tramite scorrimento graduatorie; 3) questione di legittimità costituzionale dell'esclusione del risarcimento in presenza di stabilizzazione; 4) violazione del divieto di nuove domande/eccezioni e nuovi documenti in appello, sostenendo che l'amministrazione non avesse contestato in primo grado che le prestazioni fossero rese per esigenze stabili e che non potesse introdurre in appello nuove difese sul carattere temporaneo dei fabbisogni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la Corte territoriale si era conformata alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non inducevano a mutamento di orientamento, né a rimettere le questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo per difetto di autosufficienza, non essendo riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti e le difese necessarie a consentire il controllo della censura. La Corte ha inoltre precisato che la stabilizzazione opera come fatto estintivo rilevabile anche d'ufficio, se emerge dagli atti, e che l'accertamento della contestazione o non contestazione dei fatti appartiene al giudice di merito. Le spese sono state compensate integralmente per la complessità della questione, con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge nei primi tre motivi di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e non si offrono argomenti per mutarla

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per il divieto di domande, eccezioni e documenti nuovi in appello

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per il rinvio alle motivazioni della giurisprudenza consolidata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il rinvio alle motivazioni della giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, L. n. 107/2015

    richiamato quale base della stabilizzazione/immissione in ruolo valorizzata dalla Corte d'appello

  • L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1

    richiamata nel motivo sul diritto al risarcimento per reiterazione di contratti a termine nel comparto scuola

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata come parametro eurounitario in tema di abuso dei contratti a termine

  • Clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    invocata per sostenere il principio di equivalenza e di effettività della tutela contro l'abuso

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro e alla CEDU

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    richiamato nel motivo di legittimità costituzionale

  • art. 2697 c.c.

    implicitamente evocato nel tema dell'onere di allegazione e prova circa le ragioni del ricorso al termine

Massime di principio

  • Nel giudizio sul risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, la successiva stabilizzazione del lavoratore può operare come fatto estintivo idoneo a escludere il danno, purché emerga dagli atti di causa; la relativa deduzione è configurabile come eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio.
  • La domanda risarcitoria per abuso del contratto a termine non può essere accolta in difetto di specifiche allegazioni e prove su danni ulteriori rispetto a quelli neutralizzati dalla immissione in ruolo o su un uso distorto dei contratti a termine da parte dell'amministrazione.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni già decise in conformità alla giurisprudenza consolidata senza fornire argomenti idonei a mutarne l'orientamento o a imporre una nuova rimessione alle Corti sovranazionali o costituzionali.
  • L'accertamento della contestazione o della non contestazione di un fatto è attività riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; la deduzione tardiva della pregressa non contestazione è inammissibile se il giudice abbia già trattato il fatto come contestato e ammesso istruttoria sul punto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non riproduce, nelle parti essenziali, gli atti e le difese rilevanti per consentire il controllo della censura relativa a pretesi vizi processuali o di attività difensiva della controparte.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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