Cassazione Penale, Sentenza n. 38374/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna, emessa in abbreviato dal GIP di Brindisi, per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Il motivo principale è articolato: si deduce violazione degli artt. 73, commi 1, 4 e 5 DPR 309/90 e dell'art. 81, comma 2 c.p., nonché vizio di motivazione con riferimento agli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p. L'imputato sostiene che il GIP aveva già escluso la condanna ai sensi del comma 4 (decisione passata in giudicato) e che, quanto al reato per cui è stato condannato (comma 1), dovesse applicarsi il beneficio del comma 5 (lieve entità), atteso l'assenza di prova di cessione a terzi e la tesi dell'uso personale. In fatto risultano sequestrati: 19 g marijuana, 60,5 g hashish (in doppio fondo di una bottiglia), circa 8 g di cocaina in 17 dosi (in doppio fondo di deodorante), nonché bilancino e materiale per confezionamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il Collegio ha ritenuto che il ricorso si limitasse a ripetere le medesime argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza confutazione autonoma e specifica della motivazione. La Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello, che aveva escluso il riconoscimento del beneficio del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 in considerazione del quantitativo non trascurabile, della pluralità delle tipologie di stupefacente (274 dosi), delle modalità di occultamento (doppi fondi), del frazionamento e della presenza di strumenti per il confezionamento, indici di destinazione a cessione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Il comma 5 (esimente per lieve entità) non è stato riconosciuto perché quantitativo, pluralità di tipologie, frazionamento, occultamento e strumenti di confezionamento indicano finalità di spaccio e non uso personale; il comma 4 era stato escluso in primo grado e la mancata condanna è passata in giudicato
Richiamato dal ricorrente in ordine alla determinazione della pena e alla eventuale continuazione, ma la Cassazione non ha accolto le doglianze perché la questione era già definita in primo grado per il comma 4
art. 111 Cost.
Richiamato relativamente a presunti vizi di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e adeguata
Invocato nella critica alla motivazione del giudice di merito, senza esito: la Corte ha ritenuto non sussistere il vizio denunciato
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità/genericità del motivo che non confuta specificamente la motivazione del giudice di appello
Massime di principio
- Se in primo grado un'ipotesi di reato più grave è stata esclusa con decisione passata in giudicato, il ricorso in Cassazione non può rimettere in discussione quella statuizione; l'impugnazione deve essere limitata alle questioni ancora aperte
- Per ottenere il riconoscimento del beneficio di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 (lieve entità) è necessario dimostrare in modo specifico e convincente che la sostanza era destinata esclusivamente all'uso personale; qualità, quantità, pluralità delle tipologie, frazionamento, occultamento e presenza di strumenti per il confezionamento sono indici forti di destinazione alla cessione
- La motivazione del giudice di merito, se congrua e logica, deve essere espressamente ed argomentatamente confutata nel ricorso per cassazione; semplici ripetizioni delle doglianze già respinte rendono il motivo generico e portano all'inammissibilità
- La presenza di doppi fondi, dosi già confezionate e attrezzi per il confezionamento costituiscono elementi che, presi nel loro complesso, giustificano la valutazione di finalità di spaccio anche in assenza di prova diretta di cessione
- Il carico probatorio spetta all'imputato che invoca la lieve entità: l'onere di fornire elementi concreti e specifici che possano contrastare la valutazione del giudice circa la destinazione a cessione rimane a suo carico
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38366/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38367/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38368/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38369/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38370/2023 del 20/09/2023
- Sentenza penale · 20 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38371/2023 del 20/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →