Cassazione Penale, Ordinanza n. 34091/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata modifica della sentenza di appello, che resta ferma quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio già definito, comprese l'esclusione dell'ipotesi lieve e il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato in relazione a fatti di detenzione/cessione di cocaina, contestando in sostanza due punti: da un lato, la mancata applicazione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la lieve entità nonostante gli elementi emersi; dall'altro, il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la censura sull'ipotesi lieve riproponeva questioni già esaminate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, logica e fondata su molteplici indici convergenti, in assenza di prova dell'uso personale di cocaina. Quanto alle attenuanti generiche, la doglianza è ritenuta generica e non idonea a censurare il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, il quale aveva valorizzato plurimi precedenti specifici, anche recenti, e aveva ritenuto irrilevante il preteso comportamento collaborativo del ricorrente.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della fattispecie lieve, sulla base di un apprezzamento complessivo degli indici di gravità e dell'assenza di prova dell'uso personale della cocaina.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto espressione di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione con doglianze generiche, soprattutto in presenza di precedenti specifici recenti.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti può essere confermata in cassazione quando la motivazione di merito sia complessivamente congrua e sorretta da plurimi indici convergenti, senza che sia necessario che ciascun elemento sia isolatamente decisivo.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a contestazioni generiche e non confronta specificamente la motivazione del giudice di merito, specie quando essa valorizzi precedenti specifici dell'imputato.
- La mera allegazione di un asserito comportamento collaborativo non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche se il giudice di merito lo reputa recessivo rispetto a elementi negativi quali la recidiva o i precedenti penali specifici.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira sostanzialmente a una nuova valutazione del merito già compiuta in modo non illogico dal giudice di appello.
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