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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34091/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata modifica della sentenza di appello, che resta ferma quanto alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio già definito, comprese l'esclusione dell'ipotesi lieve e il diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato in relazione a fatti di detenzione/cessione di cocaina, contestando in sostanza due punti: da un lato, la mancata applicazione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la lieve entità nonostante gli elementi emersi; dall'altro, il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la censura sull'ipotesi lieve riproponeva questioni già esaminate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, logica e fondata su molteplici indici convergenti, in assenza di prova dell'uso personale di cocaina. Quanto alle attenuanti generiche, la doglianza è ritenuta generica e non idonea a censurare il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, il quale aveva valorizzato plurimi precedenti specifici, anche recenti, e aveva ritenuto irrilevante il preteso comportamento collaborativo del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della fattispecie lieve, sulla base di un apprezzamento complessivo degli indici di gravità e dell'assenza di prova dell'uso personale della cocaina.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto espressione di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione con doglianze generiche, soprattutto in presenza di precedenti specifici recenti.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti può essere confermata in cassazione quando la motivazione di merito sia complessivamente congrua e sorretta da plurimi indici convergenti, senza che sia necessario che ciascun elemento sia isolatamente decisivo.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a contestazioni generiche e non confronta specificamente la motivazione del giudice di merito, specie quando essa valorizzi precedenti specifici dell'imputato.
  • La mera allegazione di un asserito comportamento collaborativo non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche se il giudice di merito lo reputa recessivo rispetto a elementi negativi quali la recidiva o i precedenti penali specifici.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira sostanzialmente a una nuova valutazione del merito già compiuta in modo non illogico dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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