Cassazione Penale, Sentenza n. 35802/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione per prescrizione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), deducendo violazione degli artt. 416 c.p. e 129 c.p.p. e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che, in seguito ai proscioglimenti e alle assoluzioni pronunciate sulle presunte condotte 'fine' (capo B, C, D e F) e alla prescrizione del capo E), risultava del tutto venuta meno la base fattuale dell'accusa associativa; pertanto era evidente l'insussistenza del fatto e doveva essere pronunciata l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Inoltre ha invocato il proprio interesse a ricorrere per il risarcimento per ingiusta detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto ammissibile l'impugnazione e fondata la censura sulla mancata declaratoria di insussistenza del reato associativo. La Suprema Corte ha constatato l'assenza, nelle decisioni di merito, di elementi probatori idonei a sostanziare l'esistenza di un'organizzazione, di un "pactum sceleris" e di un programma criminoso indeterminato, avendo nel contempo progressivamente venuto meno tutti i reati fine. Perciò la Corte ha dichiarato l'insussistenza del reato associativo e ha annullato senza rinvio la statuizione impugnata. Ha esteso gli effetti favorevoli anche al coimputato non impugnante Alessandro Bon, ai sensi dell'art. 587 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha applicato la definizione di associazione per delinquere richiedendo la prova di una organizzazione (anche minimale), della stabilità del sodalizio e del pactum sceleris; ha ritenuto che tali elementi non risultassero dal complesso probatorio e ha dichiarato l'insussistenza del reato.
Richiama il rimedio dell'assoluzione quando risulti in modo evidente l'insussistenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o l'irrilevanza penale; la Cassazione ha ritenuto sussistente il presupposto per pronunciare la decisione di merito assolutoria e ha annullato senza rinvio per insussistenza.
Conferma la legittimazione dell'imputato a proporre ricorso anche contro sentenze di proscioglimento (tra cui quelle che dichiarano "non doversi procedere"); la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del La Scala ai sensi di tale norma.
art. 568 cod. proc. pen. e sentenza Corte Costituzionale n. 111/2022
Richiamate le pronunce antecedenti che hanno escluso l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze predibattimentali dichiaranti la prescrizione in assenza di contraddittorio; la vicenda procedurale è stata riesaminata alla luce dell'illegittimità costituzionale individuata nella disciplina originaria.
La Corte ha applicato il principio dell'estensione degli effetti favorevoli dell'annullamento alle posizioni dei coimputati non impugnanti quando la decisione favorevole non è personale, estendendo l'effetto anche ad Alessandro Bon.
art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146
La circostanza aggravante di transnazionalità prevista da questa norma era stata esclusa in sede di merito e tale esclusione ha inciso sul quadro delle contestazioni e sul decorso della prescrizione; la sua esclusione ha contribuito alla riduzione degli elementi a sostegno del reato associativo.
art. 1, comma 1015, legge 30 dicembre 2020
Richiamata dalla difesa in relazione al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione come motivo di interesse all'impugnazione; la Corte ha ritenuto sussistere l'interesse del ricorrente a proporre ricorso.
Massime di principio
- Se in un procedimento vengono progressivamente meno o vengono prosciolti/assolti i reati 'fine' su cui si sarebbe dovuta fondare una associazione per delinquere, la configurabilità del reato associativo può venire meno per assenza di organizzazione, pactum sceleris e programma criminoso.
- Davanti a una sentenza di appello che dichiara "non doversi procedere" per prescrizione, l'imputato ha legittimazione a ricorrere per cassazione; per ottenere direttamente l'assoluzione ai sensi dell'art.129 c.p.p. il ricorso deve dimostrare, con chiarezza ictu oculi, l'evidenza dell'innocenza o l'insussistenza del fatto.
- La semplice formula normativa che affermi la mancanza dei presupposti per l'assoluzione non è sufficiente: i giudici devono motivare con riferimento agli elementi fattuali e indiziari concretamente valutati.
- Un annullamento per insussistenza del reato pronunciato dalla Cassazione può essere disposto senza rinvio quando emerge l'assenza manifesta, dai provvedimenti di merito, di dati idonei a sostenere l'accusa.
- Gli effetti favorevoli di una pronuncia di cassazione non limitata a ragioni personali si estendono ai coimputati non impugnanti (art. 587 c.p.p.), per cui la posizione processuale di questi può beneficiare dell'annullamento anche senza ricorso proprio.
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