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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26363/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva da due avvisi di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato l'agevolazione fiscale, ai fini dell'imposta di registro, fruita per l'acquisto di un fabbricato destinato ad abitazione unifamiliare e per il mutuo correlato. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto non dovuta l'agevolazione sia sul bene sia sul mutuo, pur escludendo le sanzioni. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio comunicava che uno dei due avvisi era già stato definito con la procedura agevolata prevista dalla legge n. 130/2022; per l'altro avviso chiedeva poi di avvalersi della successiva definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022, producendo domanda, ricevuta e quietanza di pagamento. La Corte ha quindi verificato il perfezionamento della definizione per entrambi gli avvisi, rilevando per il primo la regolare definizione già riconosciuta dall'Ufficio e per il secondo il corretto valore della lite e l'avvenuto integrale pagamento dell'importo dovuto, in assenza di diniego notificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio: per l'avviso relativo al mutuo per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 130/2022; per l'avviso relativo all'acquisto dell'immobile per definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/2022. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa misura.

Norme richiamate

  • art. 5, legge n. 130/2022

    consente la definizione agevolata delle liti tributarie e, una volta perfezionata, comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 1, commi 186-202, legge n. 197/2022

    commi 186, 194, 195, 197, 200, 201

    le controversie tributarie pendenti possono essere definite con domanda e pagamento dell'importo dovuto; la definizione si perfeziona con domanda e versamento entro il termine; in mancanza di diniego notificato la lite si considera definita e, quando il deposito è effettuato ex comma 197, il processo va dichiarato estinto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica nel caso di estinzione per definizione agevolata; la Corte richiama la natura eccezionale della misura, limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, quando risulti perfezionata secondo la disciplina speciale applicabile, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza esame del merito delle censure.
  • Ai fini della definizione agevolata è decisivo il corretto valore della controversia e il pagamento integrale dell'importo dovuto; il perfezionamento può essere desunto dalla produzione della domanda e della quietanza di versamento, in assenza di un diniego notificato nei termini.
  • Quando la disciplina speciale prevede che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, il giudice deve limitarsi a prenderne atto al momento della declaratoria di estinzione.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione per definizione agevolata, poiché la previsione eccezionale non è estensibile oltre i casi tipici espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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