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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09360/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di una lavoratrice volta a ottenere, nei confronti della società incorporante/cessionaria indicata in atti e della società cedente poi fallita, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 276/2003, con conseguente ordine di riammissione in servizio da parte della cessionaria. La Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore. La società resistente ha depositato atto di accettazione della rinuncia. Il fallimento della società cedente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e della relativa accettazione da parte della controricorrente; ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, poiché la controricorrente aveva aderito alla rinuncia, e ha negato l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, rilevando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    norma invocata a fondamento della domanda di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti del cessionario.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso non richiede notifica al mero intimato non costituito nel giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia regolare al ricorso e di accettazione della controparte, il processo va dichiarato estinto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    il contributo unificato aggiuntivo non si applica all'estinzione del giudizio; la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se regolarmente formulata e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
  • L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude, di regola, la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • La notificazione dell'atto di rinuncia non è necessaria nei confronti del mero intimato che non sia costituito in cassazione.
  • Il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non può essere applicato in via estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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