Cassazione Penale, Sentenza n. 43071/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Chindamo impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP e confermata dal Tribunale del Riesame per il reato di favoreggiamento/importazione di cocaina (art. 110 c.p., artt. 73 e 80, comma 2, DPR 9/10/1990 n. 309). Contestava: 1) la giurisdizione italiana (sosteneva che la condotta si era svolta in Svizzera: arresto e stoccaggio in Svizzera, acquisto in Germania, attività dei correi in Svizzera); 2) l'utilizzabilità degli accertamenti stranieri cui si sarebbe dovuta la ricostruzione dei PIN/nickname (nota della polizia svizzera e conseguente nota italiana), lamentando che non fosse documentato il modus operandi che ha attribuito il PIN SKYECCI501KV a lui; 3) l'insufficiente motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione e l'irragionevolezza della custodia in carcere (in luogo di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico), anche in ragione del tempo trascorso dai fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul piano della giurisdizione (art. 6 cod. pen.) ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale: era emersa la sussistenza di una parte di condotta in Italia (controllo in Italia sul veicolo, presenza in Italia di Chindamo e di un concorrente nei giorni precedenti, conversazioni telefoniche significative). Quanto all'attribuzione di soprannomi/PIN, la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, in questo caso, fondata su un'analisi logica delle conversazioni; inoltre il Tribunale aveva evidenziato che l'attribuzione degli identificativi era frutto di autonoma valutazione della polizia giudiziaria italiana, attraverso l'incrocio del contenuto delle chat con elementi tipici di indagine, e non di un mero rinvio a non meglio precisati accertamenti tecnici svizzeri. Sulla cautela ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale circa la pericolosità e la capacità organizzativa degli indagati, l'uso di telefoni criptati, la mancanza di domicilio idoneo e il rischio che misure meno afflittive risultassero inefficaci; ha inoltre considerato i fatti non così remoti e la presenza di ulteriori attività illecite emergenti dalle intercettazioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevato per indicare il concorso di persone nel reato: la condotta è stata valutata come effettuata in concorso con altri soggetti
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti applicata al fatto contestato (importazione/traffico di cocaina)
art. 80, comma 2, DPR 309/1990
Aggravante relativa alle circostanze del traffico di stupefacenti richiamata nell'imputazione
Interpretata nel senso che il reato si considera commesso in Italia anche quando una parte dell'azione sia avvenuta nel territorio dello Stato; la Corte ha ritenuto verificata la presenza di atti collegabili all'Italia
Richiamato nella doglianza sul territorio di consumazione del reato (collegato all'art. 6 cod. pen.); non ha condotto ad escludere la giurisdizione italiana
Richiesto dalla difesa per ottenere l'inutilizzabilità della nota svizzera: la Corte ha ritenuto che gli accertamenti decisivi fossero frutto di autonoma attività della polizia giudiziaria italiana e non di meri rilievi tecnici svizzeri; quindi non sussisteva la causa di inutilizzabilità prospettata
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione denunciati: la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale coerente, logica e sufficiente rispetto alle esigenze cautelari
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In reati transnazionali la giurisdizione italiana può sussistere se anche una parte dell'azione è collegabile al territorio nazionale: elementi come controlli sul veicolo in Italia, presenza di indagati in Italia e conversazioni intercettate con riferimenti utili sono determinanti.
- L'attribuzione di soprannomi, nickname o PIN nelle chat è valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione sindaca la logicità e la coerenza della motivazione più che la valutazione probatoria in sé.
- Le informazioni provenienti da autorità straniere non sono automaticamente inutilizzabili: se la polizia giudiziaria italiana compie un autonomo e documentato vaglio incrociando contenuti delle comunicazioni con risultanze investigative, tali elementi possono essere utilizzati.
- La custodia cautelare può essere confermata quando sussistono elementi concreti di pericolo di reiterazione o di inaffidabilità (capacità organizzativa degli indagati, uso di strumenti criptati, assenza di domicilio idoneo); misure meno afflittive vengono ritenute inadeguate se mancano garanzie concrete di efficacia.
- Le censure procedurali o di motivazione devono dimostrare vizi logici o omissioni specifiche: contestare le inferenze del giudice di merito senza mostrare illogicità o incoerenza grave difficilmente determina l'annullamento in sede di legittimità.
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