Cassazione Penale, Sentenza n. 43064/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Appello avverso la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Oristano (giudizio abbreviato) per i reati indicati al capo A: art. 612 comma 2 c.p. (minaccia aggravata dall'uso dell'arma, in concorso) e al capo B: artt. 582, 585 c.p. (lesioni personali aggravate, in concorso). La ricorrente aveva proposto tre motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del compendio probatorio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità come concorrente ex art. 110 c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, contenuta nella dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente (e dalla rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal difensore). La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la rinuncia vale estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della sentenza. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. Sentenza del 30 settembre 2022: inammissibile il ricorso e condanna alle spese e alla somma indicata.
Norme richiamate
Il capo A contestava la minaccia aggravata dall'uso dell'arma in concorso; la Corte non ha esaminato il merito in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Una delle norme richiamate per le lesioni personali aggravate (capo B); non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia al ricorso.
Norma relativa alle lesioni personali aggravate, citata nel capo B; non valutata nel merito per sopravvenuta rinuncia.
La ricorrente aveva contestato la sua responsabilità quale concorrente ai sensi dell'art. 110 c.p.; la questione non è stata decisa dalla Corte di Cassazione perché il ricorso è divenuto inammissibile per rinuncia.
Giurisprudenza Sezioni Unite, Sez. un., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266821)
La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.
La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso e ritenere efficace la rinuncia, con conseguente esecutività e definitiva efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione presentata direttamente dalla parte (anche se preceduta da atto di impugnazione) rende il ricorso inammissibile e provoca il passaggio immediato in giudicato della sentenza impugnata.
- La rinuncia deve risultare da dichiarazione chiara e sottoscritta dalla ricorrente (e può essere accompagnata dalla rinuncia del difensore); una rinuncia valida estingue il rapporto processuale e impedisce l'esame nel merito delle questioni portate con il ricorso.
- Quando sussiste una rinuncia valida, il giudice della legittimità non entra nel merito dei motivi del ricorso: ne derivano la conservazione della condanna impugnata e l'imposizione delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie previste.
- In casi simili è opportuno verificare sempre la volontarietà e la validità formale della dichiarazione di rinuncia (sottoscrizione, mancanza di vizi di consenso); in presenza di dubbi circa la validità della rinuncia, la parte interessata può chiedere accertamenti o proporre eventuali rimedi nei limiti consentiti dalle norme.
- La rinuncia non preclude l'esercizio di altri eventuali rimedi straordinari salvo che la normativa o la giurisprudenza non dispongano diversamente: va quindi valutata attentamente prima di essere sottoscritta.
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