Cassazione Penale, Sentenza n. 43059/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per presunta errata applicazione di norme processuali: il ricorrente lamentava la mancata comunicazione alla difesa, nel giudizio di appello, delle conclusioni del Procuratore generale previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28/10/2020 n.137, e indicava di non sapere se la Procura generale avesse effettivamente formulato tali conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha accertato che non risultano dagli atti conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, quindi non si è trattato di mancata comunicazione ma di mancata formulazione delle conclusioni. Richiamata la giurisprudenza contrastante (orientamento che esclude nullità e orientamento che la qualifica come nullità intermedia), la Corte ha osservato che, anche seguendo l'orientamento che riconosce la nullità intermedia, il ricorrente non ha interesse a eccepire la violazione (art. 182 c.p.p.). Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137
Prevede la formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte da parte del pubblico ministero (Procura generale). Nel caso di specie non è emersa alcuna formulazione delle conclusioni, per cui non si configura una mancata comunicazione alla difesa.
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Secondo un orientamento giurisprudenziale la mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero può integrare una nullità generale a regime intermedio (classificazione della nullità).
art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che le nullità a regime intermedio non possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. Applicata per escludere che il ricorrente possa ottenere l'annullamento per la violazione concernente la partecipazione della parte pubblica, in assenza di interesse concreto.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso infondato o inammissibile: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria; nella fattispecie la sanzione è stata fissata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Prima di impugnare per mancata comunicazione, verificare documentalmente se il Procuratore generale abbia effettivamente formulato le conclusioni; se non le ha formulate, non sussiste omissione di comunicazione.
- Se le conclusioni sono state formulate ma non comunicate, la giurisprudenza è divisa: qualche orientamento esclude qualsiasi nullità, altro le qualifica come nullità intermedia; la strategia difensiva deve tener conto di tale contrasto.
- Quando la violazione riguarda la sola partecipazione della pubblica accusa, è spesso difficile per la difesa ottenere l'annullamento salvo dimostrare un interesse concreto all'osservanza della norma o un pregiudizio effettivo (art. 182 c.p.p.).
- Per ottenere rimedi favorevoli è utile documentare il danno processuale effettivo derivante dall'assenza delle conclusioni del pubblico ministero o dimostrare che la violazione ha inciso sui diritti della difesa.
- Valutare anche il rischio economico: ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi ponderare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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