Cassazione Penale, Sentenza n. 43063/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che, riformando l'assoluzione del Tribunale di La Spezia, lo aveva ritenuto colpevole degli artt. 474 (contraffazione/alterazione di marchi) e 648 c.p. (ricettazione) in relazione a 2.538 orsetti importati che recavano, all'interno delle orecchie e sotto i piedi, una trama alterata del marchio figurativo comunitario "Toile Monogram" registrato da Louis Vuitton. Con un unico motivo in Cassazione Boselli deduceva errore di qualificazione giuridica: la tutela del marchio — secondo la difesa — rientrerebbe nell'art. 517-ter c.p. (illecito sfruttamento di segni distintivi/proprietà industriale) e non nell'art. 474 c.p., perché non vi sarebbe una contraffazione o alterazione materiale tale da incidere sulla pubblica fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato la corretta ricostruzione della Corte territoriale, che aveva motivato in modo coerente la configurabilità dell'art. 474 c.p. in quanto gli orsetti riportavano un marchio alterato capace di ingenerare confusione nei consumatori e di nuocere al generale affidamento (bene della fede pubblica). Il provvedimento impugnato è quindi rimasto confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Tutela della fede pubblica contro la contraffazione o alterazione di marchi/segni distintivi; richiede la materiale contraffazione o alterazione che possa ingenerare confusione nei consumatori e nuocere al generale affidamento.
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione: il ricorrente è stato ritenuto responsabile in relazione all'acquisizione/possesso di beni contraffatti (gli orsetti).
art. 517-ter cod. pen.
Norma volta a tutelare il patrimonio del titolare della proprietà industriale (illecito sfruttamento del segno distintivo). Si applica a violazioni che ledono l'interesse privato/patrimoniale del titolare e non necessariamente la fede pubblica; è sussidiaria rispetto alle fattispecie di contraffazione che colpiscono l'interesse pubblico.
art. 473 cod. pen.
Norma collegata ad art. 474 quale disciplina delle forme di contraffazione/alterazione poste a danno della fede pubblica (citata per distinguere ambito di tutela pubblica vs. privata).
Massime di principio
- Per integrare gli artt. 473-474 c.p. è necessaria una contraffazione o alterazione materiale del marchio/segno distintivo tale da poter creare confusione nei consumatori e ledere la fiducia collettiva nel mercato (fede pubblica). La mera somiglianza non è sufficiente.
- L'art. 517-ter c.p. tutela invece l'interesse patrimoniale del titolare della privativa; si applica quando è esclusivamente il patrimonio privato a essere leso (es. imitazioni o sfruttamento parassitario) e ha carattere sussidiario rispetto alle fattispecie penali che proteggono la fede pubblica.
- Nella valutazione della qualificazione giuridica rilevano la natura della riproduzione (pedissequa o parziale ma caratterizzante), la sua idoneità a generare confusione e il pregiudizio al generale affidamento sul marchio.
- Quando beni contraffatti recano alterazioni del marchio sufficienti a ingenerare confusione, l'organo giudicante può ritenere prevalente l'interesse pubblico alla tutela della fede pubblica e applicare le disposizioni penali sulla contraffazione anziché quelle sulla sola tutela patrimoniale.
- In sede di ricorso in Cassazione è necessario confrontarsi con la giurisprudenza consolidata: motivazioni generiche che non affrontano la giurisprudenza rilevante possono determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
- Anche se i prodotti sono stati realizzati da un terzo, l'uso commerciale di un marchio alterato sui beni in circolazione può integrare reati a tutela della fede pubblica se sussistono gli elementi di confondibilità e pregiudizio al generale affidamento.
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