Cassazione Penale, Sentenza n. 43061/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva riformati solo sulla durata delle pene accessorie, confermando le condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla fallita "Buonlegname s.r.l.". L'imputazione contestava: A) la tenuta dei libri e delle scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (bancarotta documentale) e B) la distrazione dalle casse sociali della somma complessiva di euro 18.900,00 (bancarotta distrattiva). In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) che la ricostruzione delle passività era comunque possibile grazie alla relazione del curatore ex art. 33 l.f.; 2) che le sentenze di merito non avevano considerato la crisi economica e lo stato detentivo del Vargiu; 3) errore sull'elemento soggettivo, perché la fattispecie documentale richiederebbe dolo specifico e non dolo generico; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante per particolare tenuità del danno in relazione alla modesta somma distratta. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure erano generiche o manifestamente infondate: il curatore aveva dichiarato l'inattendibilità delle scritture e la ricostruzione era possibile solo con altre fonti; le circostanze invocate non erano adeguatamente argomentate; la contestata fattispecie documentale si riferiva alla prima ipotesi (tenuta irregolare delle scritture) che richiede dolo generico; infine l'attenuante non è applicabile avendo i giudici di merito valutato il danno in relazione alla diminuzione della massa attiva (attivo realizzato €98.000) rendendo significativa la somma distratta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Amarante Maria e Vargiu Luigi. Ha confermato la correttezza delle determinazioni dei giudici di merito quanto all'elemento soggettivo della bancarotta documentale (dolo generico nella ipotesi contestata) e quanto alla non applicabilità dell'attenuante per particolare tenuità del danno (la distrazione di €18.900 è risultata significativa rispetto all'attivo). Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge fallimentare (l.f.) - art. 216, comma 1 (ult. comma)
Distinzione tra le ipotesi di bancarotta documentale: la tenuta dei libri in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari integra la fattispecie che richiede il dolo generico; la sottrazione o distruzione delle scritture richiede invece il dolo specifico.
legge fallimentare (l.f.) - art. 33
Previsione della relazione del curatore fallimentare: la Corte ha rilevato che il curatore aveva indicato l'inattendibilità delle scritture contabili, rendendo quindi necessaria la ricostruzione da altre fonti.
legge fallimentare (l.f.) - art. 219, comma 3
Criterio per valutare l'attenuante della particolare tenuità del danno nel reato di bancarotta: deve essere riferita alla diminuzione complessiva della massa attiva che il comportamento illecito ha effettivamente provocato.
codice di procedura penale - art. 616
Regola che prevede, a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella bancarotta documentale occorre preliminarmente distinguere quale delle ipotesi dell'art. 216 l.f. sia contestata: la tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione richiede dolo generico; la sottrazione o distruzione delle scritture richiede dolo specifico.
- L'attenuante per particolare tenuità del danno nel reato di bancarotta va valutata in relazione alla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per i creditori, non in relazione al passivo complessivo.
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; censure generiche o prive di adeguata argomentazione rischiano l'inammissibilità.
- Se il curatore fallimentare dichiara l'inattendibilità delle scritture contabili la ricostruzione del patrimonio mediante altre fonti è elemento probatorio rilevante e può giustificare la sussistenza del reato documentale basato sulla impossibilità di ricostruzione.
- Nel valutare la rilevanza patrimoniale di una distrazione, i giudici comparano l'ammontare distratto con l'attivo realizzato e con l'effettiva diminuzione della massa attiva; una somma che appaia modesta in valore assoluto può comunque essere significativa rispetto all'attivo disponibile.
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