Cassazione Civile, Ordinanza n. 31749/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto. Il ricorso sosteneva, con un unico motivo, la violazione degli artt. 3, 7, 10, 19 e 26 del d.lgs. 25/2008 e della direttiva 2013/32/UE, assumendo che il giudice di pace non avesse valutato il contenuto dell'opposizione: secondo il ricorrente, nel ricorso introduttivo era stato dedotto che il foglio notizie non poteva valere come rinuncia alla domanda di asilo, poiché vi era stata una previa richiesta via PEC di appuntamento per formalizzare la domanda di protezione internazionale e l'inserimento in struttura di accoglienza sarebbe stato possibile solo in presenza di una richiesta di protezione. Da ciò si faceva discendere che, in presenza di una domanda effettivamente presentata, la procedura di formalizzazione avrebbe dovuto essere attivata e la valutazione sarebbe spettata alla Commissione competente, non al Prefetto o alla Questura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura si fondava sull'assunto, non autosufficiente, che una domanda di protezione internazionale fosse stata effettivamente presentata tramite PEC per la formalizzazione, ma il ricorso non ne riportava contenuto, data e passaggi essenziali, né indicava adeguatamente dove la relativa documentazione fosse stata prodotta nel giudizio di merito, ai fini dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Inoltre, la Corte ha osservato che il giudice di pace non aveva affatto attribuito al foglio notizie valore di rinuncia a una domanda già proposta, ma aveva accertato in fatto che il ricorrente non aveva voluto richiedere la protezione internazionale; quindi la doglianza non investiva un errore di diritto, ma mirava a sovvertire un accertamento di merito non sindacabile in Cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'amministrazione intimata; è stato inoltre richiamato il regime di esenzione da tasse o imposte del procedimento.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo era formalmente costruito come censura per violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in realtà mirasse a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve adempiere all'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti e indicare in modo idoneo dove essi siano stati prodotti nel giudizio di merito.
artt. 3, 7, 10, 19 e 26 d.lgs. 25/2008
Sono norme invocate dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la domanda di protezione internazionale sarebbe stata presentata e avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura prevista per l'asilo.
direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013
È richiamata a sostegno della disciplina della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011
È richiamato per affermare che il procedimento è esente da ogni tassa o imposta.
Massime di principio
- In cassazione, la censura deve essere autosufficiente: quando si fonda su un fatto documentale decisivo, il ricorrente deve riportarne contenuto essenziale, data e specifica localizzazione negli atti di causa, nonché assolvere l'onere di deposito dei documenti rilevanti.
- Non è sindacabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla mancata presentazione della domanda di protezione internazionale, se la doglianza si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio ex art. 360 c.p.c., si mira in realtà a rimettere in discussione una valutazione fattuale riservata al giudice di merito.
- Il foglio notizie non può essere considerato, secondo la sentenza, come tema decisivo della controversia se il giudice di merito ha accertato che una domanda di protezione non è mai stata presentata.
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