Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14238/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società utilizzatrice/noleggiatrice di quattro veicoli aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente/creditrice per canoni e altre voci di credito connesse a un contratto di locazione finanziaria/noleggio. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione revocando il decreto; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della creditrice ritenendo provato il credito sulla base del contratto prodotto e delle fatture relative ai canoni, osservando che i dati contabili delle specifiche fatture non erano stati oggetto di contestazione, mentre erano state contestate solo altre voci (conguaglio chilometrico e prestazioni diverse). La società soccombente ha ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che l'onere probatorio non fosse stato assolto perché il contratto non indicava il canone, non erano stati prodotti gli ordini e non era verificabile l'importo richiesto, oltre a negare efficacia probatoria alle fatture; (2) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli stessi articoli, deducendo che i dati contabili delle fatture sarebbero stati contestati nell'atto di opposizione e che, in ogni caso, il credito era composto da voci tra loro non coerenti e non adeguatamente documentate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata contestazione dei dati contabili delle fatture relative ai canoni, circostanza che aveva sottratto tali fatti al thema probandum. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, dalla stessa esposizione del ricorso, emergeva che le contestazioni riguardavano altre voci di credito ma non specificamente i dati contabili delle fatture per i canoni di locazione; pertanto non vi era violazione del principio di non contestazione. Ha conseguentemente condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i fatti documentati che non siano specificamente contestati dalla parte onerata possono essere considerati non controversi e sottratti al thema probandum.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché in tal caso difetta di decisività.
  • La contestazione deve essere specifica e riferita alle singole circostanze di fatto poste a fondamento del credito; contestazioni generiche o riferite solo ad alcune voci non escludono la rilevanza probatoria delle altre voci non contestate.
  • La censura relativa all'omesso esame di un fatto decisivo è infondata quando, dalla stessa prospettazione del ricorrente, risulta che il fatto non è stato specificamente oggetto di contestazione nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.