Cassazione Civile, Ordinanza n. 17210/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice all’indennità di mobilità in deroga per il periodo 1.7.2010-31.12.2012, riconosciuto dalla Corte d’appello con condanna dell’INPS al pagamento. L’INPS ha impugnato la decisione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 437 c.p.c. e della disciplina sostanziale sulla mobilità in deroga, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe accolto la domanda sulla base di una causa petendi nuova, introdotta solo in appello e diversa da quella originaria; (2) violazione dell’art. 81 c.p.c., assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva perché mero adiectus solutionis causa; (3) violazione dell’art. 102 c.p.c., deducendo la necessità del contraddittorio della Regione Puglia, quale unico soggetto titolare del potere di autorizzare la prestazione; (4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte condannato l’INPS senza prova del presupposto del decreto regionale autorizzativo. La Corte di cassazione ha ricostruito che il giudice d’appello aveva fondato la condanna sull’accertato inadempimento dell’obbligazione dedotta sin dal primo grado, ritenendo non provata l’asserita incapienza dei fondi; ha poi considerato nuove e quindi inammissibili le questioni sulla titolarità passiva e sul litisconsorzio con la Regione, perché basate su fonti non qualificabili come fonti di diritto e su elementi di fatto non scrutinati nei gradi di merito; infine ha ritenuto inammissibile la censura su prova e onere probatorio, poiché mirava a contestare il merito dell’accertamento fattuale.
La decisione
Il ricorso dell’INPS è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva condannato l’INPS a corrispondere l’indennità di mobilità in deroga maturata nel periodo indicato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e distratte in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito non si era fondata su una causa petendi nuova, ma sull’inadempimento dell’obbligazione già dedotta sin dal primo grado.
La doglianza sul difetto di legittimazione passiva è stata dichiarata inammissibile, poiché fondata su questioni nuove e su elementi di fatto non esaminati nei precedenti gradi.
La censura sul litisconsorzio necessario con la Regione Puglia è stata ritenuta inammissibile, perché introduceva questioni nuove di fatto e di diritto non scrutinabili in cassazione.
La violazione di questa norma è deducibile in cassazione solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o ha attribuito piena prova a elementi non muniti di tale efficacia; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice lo ha erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo la ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si censuri la valutazione delle prove.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza nel termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2, comma 138, l. n. 191/2009
Richiamato dall’INPS come base normativa della prestazione e delle questioni su legittimazione e presupposti autorizzativi.
art. 1, comma 30, l. n. 220/2010
Richiamato dall’INPS nel quadro normativo della mobilità in deroga.
art. 33, comma 21, l. n. 183/2011
Richiamato dall’INPS nel quadro normativo della mobilità in deroga.
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere censurata come nuova una decisione di merito che abbia accolto la domanda sulla base dell’inadempimento della stessa obbligazione dedotta sin dall’atto introduttivo, anche se la motivazione valorizza un diverso profilo fattuale rispetto alle difese dell’ente.
- Le questioni di difetto di legittimazione passiva o di mancata integrazione del contraddittorio sono inammissibili in cassazione quando richiedono accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito o si fondano su documenti e accordi non idonei, da soli, a mutare la struttura soggettiva del rapporto processuale già scrutinata.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo in ipotesi tassative di utilizzo di prove non introdotte o di attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non consente di ottenere un nuovo giudizio sul merito delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il riparto dell’onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando il ricorrente contesti semplicemente la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che presuppongono nuovi accertamenti di fatto o una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili, perché eccedono il perimetro del controllo di cassazione.
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