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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22923/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un condominio proprietario di un piazzale, che fungeva anche da solaio di copertura dei garage sottostanti, aveva stipulato con un comune una convenzione per l’uso pubblico dell’area. Secondo il condominio, l’ente aveva utilizzato il piazzale in modo eccedente rispetto alla convenzione, consentendo mercati e transito di mezzi pubblici, con conseguente rottura delle griglie e infiltrazioni nei garage sottostanti. Dopo accertamento tecnico preventivo, il condominio aveva chiesto il risarcimento dei danni al comune, invocandone la responsabilità sia quale custode ex art. 2051 c.c. sia per fatto illecito ex art. 2043 c.c. Il comune aveva contestato la propria responsabilità, sostenendo che le infiltrazioni dipendessero da vizi costruttivi, e aveva inoltre eccepito in compensazione un proprio credito per la sostituzione delle griglie. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e condannato il comune al pagamento di euro 36.000, mentre la corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello principale del comune, aveva ridotto il risarcimento a euro 5.500 e rigettato la compensazione, oltre all’appello incidentale sul quantum. In cassazione il condominio ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o insufficiente nella riduzione del danno; con il secondo, violazione degli artt. 2051 e 2055 c.c., sostenendo che, accertata una concorrente causa costruttiva, la responsabilità doveva essere solidale e il comune condannato per l’intero; con il terzo motivo, assorbito, ulteriori censure conseguenti. Il comune, con ricorso incidentale, ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo in ordine al credito in compensazione, assumendo che la convenzione poneva la manutenzione a carico del condominio e che la sostituzione delle griglie, eseguita dal comune, gli dava diritto al rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale perché la motivazione della corte territoriale esisteva ed era intellegibile: la riduzione del risarcimento era stata fondata sulla distinzione tra una parte del danno attribuita a difetti di costruzione e una parte attribuita al comune per l’eccessivo carico dei grigliati. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando un unico evento dannoso deriva da cause autonome e indipendenti imputabili a soggetti diversi, opera la responsabilità solidale anche se i titoli di responsabilità sono diversi; il danneggiato può chiedere l’intero a uno solo dei coobbligati e la ripartizione interna rileva solo nei rapporti tra corresponsabili o se sia richiesta dal creditore nei limiti indicati dalla giurisprudenza. Ne ha tratto la conseguenza che la corte d’appello non poteva ridurre il risarcimento in ragione della percentuale di responsabilità attribuita al comune. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale del comune è stato rigettato perché la corte d’appello aveva escluso la compensazione non per mancata considerazione della clausola convenzionale sulla manutenzione, ma per mancata prova della sostituzione dei grigliati e quindi del credito opposto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione di merito esplicita, in modo comprensibile, la ragione della riduzione del danno e la diversa imputazione causale di parte del pregiudizio.

  • art. 2051 c.c.

    richiamato come possibile fondamento della responsabilità del comune per l’uso del piazzale; la Corte rileva che la questione della ripartizione del danno tra più cause autonome non esclude la solidarietà verso il danneggiato.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale ulteriore titolo di responsabilità per l’attività svolta sul piazzale.

  • art. 2055 c.c.

    quando il medesimo evento dannoso è causato da condotte autonome di più soggetti, la responsabilità è solidale verso il danneggiato; la graduazione delle colpe e dell’efficienza causale rileva solo nei rapporti interni o quando vi sia specifica richiesta in tal senso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza, secondo il meccanismo normativo previsto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Se il danno lamentato deriva da un unico evento riconducibile a cause autonome e indipendenti imputabili a soggetti diversi, la responsabilità verso il danneggiato è solidale anche quando i rispettivi titoli di responsabilità siano differenti.
  • Il giudice adito dal danneggiato non deve procedere alla ripartizione interna delle colpe o delle quote causali tra corresponsabili se tale accertamento non sia funzionale a un’azione di regresso o a una specifica domanda della parte interessata, salvo rinuncia del creditore alla solidarietà, che non può presumersi dalla sola mancata evocazione in giudizio di uno dei responsabili.
  • La riduzione del risarcimento rispetto alla domanda originaria è legittima solo se la motivazione chiarisce in modo comprensibile quale parte del danno sia stata imputata a ciascuna causa e su quali elementi probatori si fondi tale distinzione.
  • L’eccezione di compensazione richiede la prova del credito opposto; se il giudice ritiene non provata la sostituzione o il costo dedotto, la compensazione può essere rigettata indipendentemente dalla clausola contrattuale invocata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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