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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19347/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

I debitori avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi una pluralità di beni; la banca originaria aveva agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. per farne dichiarare l’inefficacia nei propri confronti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la data di insorgenza dei crediti rispetto all’atto dispositivo e non allegata una preordinazione dell’atto alla lesione delle ragioni creditorie. La cessionaria del credito aveva poi ottenuto in appello la riforma della decisione e la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Avverso l’ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il precedente ricorso per cassazione, i debitori proponevano revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la Corte avesse omesso di decidere il secondo motivo del ricorso originario: secondo i ricorrenti, era stata trascurata la nullità assoluta dell’atto di citazione in appello e della sentenza di secondo grado per difetto di valida procura ad litem e sottoscrizione del difensore, con conseguente inammissibilità/improcedibilità dell’appello. Sostenevano che il vizio fosse un errore di fatto decisivo perché la Cassazione avrebbe ignorato tali questioni processuali; la controricorrente replicava che il motivo era stato invece esaminato, sia pure congiuntamente ad altro motivo, e che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione giuridica della Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorresse l’errore di fatto revocatorio, perché l’ordinanza impugnata aveva effettivamente preso in esame il secondo motivo del ricorso originario, sebbene congiuntamente al primo, e lo aveva rigettato; le doglianze dei ricorrenti attenevano quindi non a una svista percettiva, ma a un preteso difetto di motivazione o a un’errata valutazione/interpretazione dell’oggetto del ricorso, profili estranei all’art. 395, n. 4, c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come norma sull’azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato nei motivi originari come norma sull’onere della prova in relazione all’insorgenza dei crediti rispetto all’atto revocando.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Indicato come base dell’impugnazione per revocazione della sentenza/ordinanza di legittimità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la revocazione per errore di fatto è ammissibile solo nei rigorosi limiti dell’errore percettivo e non per contestare valutazioni o interpretazioni giuridiche.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell’atto di citazione in appello.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai requisiti dell’atto introduttivo dell’appello e alla sua validità formale.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la sottoscrizione e la regolare formulazione dell’atto difensivo.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’omessa/inesistente costituzione dell’appellante in appello.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per affermare la conseguente improcedibilità o inammissibilità dell’appello.

  • art. 378 c.p.c.

    Citato con riferimento alla memoria depositata nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile solo nei ristretti limiti dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., ossia per una svista percettiva risultante immediatamente dal confronto tra decisione e atti di causa, non per contestare l’interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza secondo cui la Corte avrebbe omesso di esaminare un motivo di ricorso quando, dalla motivazione, risulti che quel motivo sia stato comunque scrutinato e respinto, anche se in forma sintetica o congiunta ad altri motivi.
  • Il difetto o l’insufficienza della motivazione, così come la pretesa errata considerazione dell’oggetto del ricorso, non costituiscono errore di fatto revocatorio ma errore di giudizio, non deducibile con revocazione.
  • L’errore di fatto revocatorio deve essere essenziale e decisivo e non può riguardare questioni che sono state oggetto di discussione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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