Cassazione Penale, Sentenza n. 01930/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pastina ha proposto due ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/12/2024 che aveva rideterminato la pena a suo carico. Con il primo motivo (avv. Raffaele Francese) il ricorrente denunciava violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e illogicità della motivazione per non aver preso a base il minimo edittale per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/90, sostenendo che la Corte si era illegittimamente basata su ruoli apicali (capo/promotore) già esclusi. Con il secondo motivo (avv. Valerio Spigarelli) denunciava errata applicazione degli artt. 627 e 628 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per l'art. 74 e agli aumenti per la continuazione, contestando che la Corte avesse considerato contributi organizzativi e quantitativi di stupefacenti o condotte estorsive fondandosi su una responsabilità apicale che era stata esclusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendoli generici e manifestamente infondati. Ha confermato che la Corte d'appello, pur avendo escluso i ruoli di capo e promotore, ha legittimamente valorizzato il contributo definitivo del ricorrente alle condotte-reato (trasporti, cessioni, estorsioni) e la gravità oggettiva delle stesse per giustificare una leggera discrepanza rispetto al minimo edittale (pena base fissata in 12 anni, poi ridotta in ragione di circostanze e del rito abbreviato alla pena complessiva di 7 anni e 8 mesi stabilita in sede d'appello). Sono stati inoltre ritenuti corretti i modesti aumenti per continuazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sul più grave reato associativo in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato la pena base per tale fattispecie tenendo conto della dimensione organizzativa dell'associazione e del contributo del ricorrente alle condotte definitive anche se i ruoli apicali sono stati esclusi
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Circostanza aggravante per ingente quantità di stupefacenti: la sua esclusione non impedisce comunque al giudice di considerare che le condotte hanno riguardato quantitativi comunque non modesti, utili a valutare la gravità complessiva
Richiamata quale aggravante applicata analogicamente per aumentare la pena base a seguito della qualificazione della pericolosità associativa
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di merito ha discrezionalità nella scelta della misura entro i limiti edittali, valutando gli elementi dell'art. 133
Elenca i criteri per valutare la pena (personalità del reo, gravità del fatto, colpa, etc.); la Corte d'appello ha svolto una valutazione globale e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione; i motivi proposti dal ricorrente sono stati ritenuti generici o non fondati nei termini indicati e quindi inammissibili
Richiamati dal ricorrente come presunte norme applicate erroneamente (riguardanti modalità di impugnazione/contenuto dei motivi); la Cassazione ha ritenuto infondate le censure connesse a tali disposizioni
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità dei ricorsi (onere delle spese e possibile sanzione pecuniaria); applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo limiti e carenze manifeste nella motivazione: scostamenti contenuti dal minimo edittale e motivazioni generali possono essere ammissibili se risulta valutazione globale degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- L'esclusione di ruoli apicali (capo/promotore) non impedisce che la pena tenga conto della gravità oggettiva delle condotte già definitivamente accertate e del contributo concreto del condannato alla realizzazione dei reati- fine dell'associazione
- L'assenza di una specifica aggravante (es. art. 80, comma 2, DPR 309/90) non esclude la considerazione di quantitativi significativi di stupefacente ai fini della gravità complessiva e della determinazione della pena
- Aumenti per continuazione di modesta entità richiedono motivazione meno estesa; se la Corte territoriale espone, anche sinteticamente, le ragioni della modulazione, la Cassazione tende a non sindacare ulteriormente
- Ricorsi generici o che non sviluppano in modo puntuale e concreto le censure previste dall'art. 606 c.p.p. possono essere dichiarati inammissibili; è necessario indicare specificamente i punti di vizio e collegarli agli elementi di fatto e di diritto contestati
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