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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01930/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pastina ha proposto due ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/12/2024 che aveva rideterminato la pena a suo carico. Con il primo motivo (avv. Raffaele Francese) il ricorrente denunciava violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e illogicità della motivazione per non aver preso a base il minimo edittale per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/90, sostenendo che la Corte si era illegittimamente basata su ruoli apicali (capo/promotore) già esclusi. Con il secondo motivo (avv. Valerio Spigarelli) denunciava errata applicazione degli artt. 627 e 628 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per l'art. 74 e agli aumenti per la continuazione, contestando che la Corte avesse considerato contributi organizzativi e quantitativi di stupefacenti o condotte estorsive fondandosi su una responsabilità apicale che era stata esclusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendoli generici e manifestamente infondati. Ha confermato che la Corte d'appello, pur avendo escluso i ruoli di capo e promotore, ha legittimamente valorizzato il contributo definitivo del ricorrente alle condotte-reato (trasporti, cessioni, estorsioni) e la gravità oggettiva delle stesse per giustificare una leggera discrepanza rispetto al minimo edittale (pena base fissata in 12 anni, poi ridotta in ragione di circostanze e del rito abbreviato alla pena complessiva di 7 anni e 8 mesi stabilita in sede d'appello). Sono stati inoltre ritenuti corretti i modesti aumenti per continuazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul più grave reato associativo in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato la pena base per tale fattispecie tenendo conto della dimensione organizzativa dell'associazione e del contributo del ricorrente alle condotte definitive anche se i ruoli apicali sono stati esclusi

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Circostanza aggravante per ingente quantità di stupefacenti: la sua esclusione non impedisce comunque al giudice di considerare che le condotte hanno riguardato quantitativi comunque non modesti, utili a valutare la gravità complessiva

  • art. 416-bis1 cod. pen.

    Richiamata quale aggravante applicata analogicamente per aumentare la pena base a seguito della qualificazione della pericolosità associativa

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di merito ha discrezionalità nella scelta della misura entro i limiti edittali, valutando gli elementi dell'art. 133

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per valutare la pena (personalità del reo, gravità del fatto, colpa, etc.); la Corte d'appello ha svolto una valutazione globale e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Norme che delimitano i motivi di ricorso per cassazione; i motivi proposti dal ricorrente sono stati ritenuti generici o non fondati nei termini indicati e quindi inammissibili

  • artt. 627 e 628 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente come presunte norme applicate erroneamente (riguardanti modalità di impugnazione/contenuto dei motivi); la Cassazione ha ritenuto infondate le censure connesse a tali disposizioni

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità dei ricorsi (onere delle spese e possibile sanzione pecuniaria); applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo limiti e carenze manifeste nella motivazione: scostamenti contenuti dal minimo edittale e motivazioni generali possono essere ammissibili se risulta valutazione globale degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
  • L'esclusione di ruoli apicali (capo/promotore) non impedisce che la pena tenga conto della gravità oggettiva delle condotte già definitivamente accertate e del contributo concreto del condannato alla realizzazione dei reati- fine dell'associazione
  • L'assenza di una specifica aggravante (es. art. 80, comma 2, DPR 309/90) non esclude la considerazione di quantitativi significativi di stupefacente ai fini della gravità complessiva e della determinazione della pena
  • Aumenti per continuazione di modesta entità richiedono motivazione meno estesa; se la Corte territoriale espone, anche sinteticamente, le ragioni della modulazione, la Cassazione tende a non sindacare ulteriormente
  • Ricorsi generici o che non sviluppano in modo puntuale e concreto le censure previste dall'art. 606 c.p.p. possono essere dichiarati inammissibili; è necessario indicare specificamente i punti di vizio e collegarli agli elementi di fatto e di diritto contestati

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