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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21833/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita di terreni siti in Malnate, stipulato il 1 dicembre 2009. Il promissario acquirente agiva in primo grado chiedendo l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; in subordine, la risoluzione del preliminare e il risarcimento danni. Il venditore si costituiva resistendo e proponeva domande riconvenzionali per il doppio della caparra o per la penale da ritardo, oltre a domande risarcitorie verso il promissario acquirente e verso due terzi chiamati in causa, che avevano rivendicato un diritto di prelazione agraria sui beni. Nel corso dell'appello, però, le parti stipulavano un contratto definitivo di compravendita. La Corte d'appello dichiarava cessata la materia del contendere solo quanto alla domanda ex art. 2932 c.c., respingeva le domande risarcitorie del venditore e confermava la condanna alle spese nei confronti dei terzi, compensando in parte le spese tra alcune parti. Il ricorso principale lamentava, in sintesi: falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. per l'esistenza della prelazione ministeriale sui beni culturali e per il rischio/pretesa di prelazione agraria; omesso esame della sopravvenuta stipula del definitivo; omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali e sulla penale; omesso esame del contegno asseritamente ambiguo e sleale delle controparti; erronea regolazione delle spese. Il ricorso incidentale censurava invece la mancata pronuncia sugli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul residuo prezzo e la compensazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso principale inammissibili o infondati perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla sopravvenuta conclusione del contratto definitivo e sulla conseguente cessazione della materia del contendere per la domanda ex art. 2932 c.c.; ha inoltre ritenuto infondato il ricorso incidentale, osservando che gli accessori del corrispettivo erano assorbiti dalla domanda di esecuzione in forma specifica e che la compensazione delle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati; il venditore ricorrente principale è stato condannato a rifondere le spese di cassazione ai controricorrenti vittoriosi, mentre tra le parti ricorrenti principali e incidentali è stata disposta la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure del ricorrente principale non attaccassero la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda ex art. 2932 c.c. per sopravvenuta stipula del contratto definitivo, e confermato il rigetto delle ulteriori domande risarcitorie e della pretesa sulle spese. Ha altresì respinto il ricorso incidentale, rilevando che la richiesta di interessi e rivalutazione sul prezzo residuo era assorbita dalla domanda di esecuzione in forma specifica e che la regolazione delle spese era sorretta da valutazione di soccombenza, anche virtuale, non sindacabile nei termini prospettati. Le spese di cassazione sono state poste a carico del ricorrente principale in favore dei controricorrenti Donadio e Ress, con compensazione delle spese tra ricorrenti principali e incidentali.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica non può essere utilmente censurata quando il giudice d'appello abbia dichiarato cessata la materia del contendere per la sopravvenuta conclusione del contratto definitivo; in tal caso la censura deve investire questa ratio e non la decisione di primo grado.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, artt. 59 ss.

    La doglianza sulla prelazione dei beni culturali è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della sentenza d'appello, fondata sulla sopravvenuta stipula del definitivo.

  • art. 61 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'operazione in caso di violazione della disciplina sulla prelazione, ma la censura è stata dichiarata non pertinente.

  • art. 164 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

    "le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli"

    Richiamato per sostenere la nullità radicale dell'atto, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché non colpiva la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1476 n. 3 c.c.

    Invocato in relazione alla garanzia per evizione e alla tutela del compratore, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché non pertinente alla decisione d'appello.

  • art. 1481 c.c.

    Richiamato per sostenere la sospensione del pagamento del prezzo in presenza di pericolo di rivendica da terzi; la Corte ha ritenuto il motivo non pertinente e quindi inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta quando le questioni dedotte risultavano assorbite o comunque implicitamente decise dalla sentenza d'appello; non vi è violazione se il giudice individua, anche implicitamente, l'assetto delle questioni rimaste in decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; il comportamento processuale può rilevare nella regolazione delle spese, ma non nel senso invocato dal ricorrente quando le controparti risultino vittoriose sulla domanda risarcitoria.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta espressione del potere discrezionale del giudice di merito, qui non sindacabile nei limiti delle censure proposte.

  • art. 96 c.p.c.

    Il riferimento alla responsabilità aggravata non è stato ritenuto idoneo a fondare la richiesta di rifusione delle spese nei confronti dei terzi, che in appello sono risultati vittoriosi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, ma si limita a censurare una decisione di merito diversa o precedente.
  • La sopravvenuta stipulazione del contratto definitivo può determinare la cessazione della materia del contendere sulla domanda ex art. 2932 c.c.; in tal caso restano esaminabili solo le domande ulteriori non travolte dalla sopravvenienza.
  • La deduzione di nullità o inapplicabilità dell'art. 2932 c.c. per violazione di discipline speciali sulla prelazione è irrilevante se la sentenza d'appello non ha fondato la decisione sull'applicabilità di quell'articolo, ma sulla sopravvenuta definizione negoziale della controversia.
  • La censura per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la domanda risulti assorbita o implicitamente decisa dalla struttura complessiva della motivazione, anche se non espressamente menzionata.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza, anche virtuale, e il sindacato di legittimità è limitato alle violazioni di legge o a vizi motivazionali specifici; la mera contestazione dell'esito non basta a ottenere la riforma della liquidazione.
  • Le questioni di fatto e le allegazioni documentali non possono essere prospettate in cassazione come un terzo grado di merito; il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente trascurato, non una diversa ricostruzione della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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