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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30501/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 06/12/2022 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 03/11/2022, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente ha censurato: 1) la mancanza di gravi indizi di colpevolezza (sottolineando l'insufficienza della conversazione intercettata e delle dichiarazioni delle persone offese); 2) l'errata scelta della misura cautelare, chiedendo gli arresti domiciliari per la sua situazione di detenzione precedente e la mancata valutazione di elementi favorevoli; 3) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., lamentando che il tribunale non ha considerato che l'imputato era già sottoposto ad arresti domiciliari dal 2019 e privo di libertà personale dal 2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato: ha ritenuto inammissibili le censure relative ai "gravi indizi di colpevolezza" perché non dedotte nel riesame e quindi non proponibili per la prima volta in Cassazione; ha ritenuto inammissibili anche le doglianze sulla sussistenza delle esigenze cautelari nella parte in cui si limitano a rimettere in discussione valutazioni di fatto del giudice di merito; ha però accolto il motivo relativo alla scelta della misura cautelare, rilevando omessa motivazione del Tribunale circa elementi concreti posti dalla difesa (tra cui la situazione detentiva precedente e l'assenza di violazioni delle prescrizioni), e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura, rinviando al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio su quel punto. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod.pen.

    La norma è richiamata per qualificare il reato contestato (tentativo di estorsione pluriaggravata con connotazione mafiosa) e come fattore che incide sulla valutazione della gravità e del contesto criminale.

  • art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione alla presunzione di pericolosità: il tribunale ha ritenuto che la presunzione non fosse superata dato l'insieme degli elementi contrari (gravità dei fatti, contesto di criminalità organizzata e precedenti condanne).

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale di Napoli al nuovo giudizio in ordine alla misura cautelare, dopo l'annullamento parziale.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale che impone la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario perché la sentenza non comporta automaticamente la rimessione in libertà del detenuto.

  • Giurisprudenza citata (principi di ammissibilità e sindacato di merito)

    Riferimenti a Sez. 2, Sent. n. 29707/2017; Sez. 2, Sent. n. 31553/2017; Sez. 4, Sent. n. 18795/2017; Sez. 6, Sent. n. 11194/2012

    Principio affermato: in Cassazione non sono deducibili questioni che non siano state oggetto del gravame in sede di merito e non si sindacano le valutazioni di fatto del giudice di merito se non per vizi di manifesta illogicità o violazione di specifiche norme.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile sollevare per la prima volta questioni di fatto o di valutazione probatoria che non siano state dedotte nei motivi di gravame in sede di merito; tali doglianze sono inammissibili.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulle esigenze cautelari e sulla gravità indiziaria sono in generale non sindacabili in sede di legittimità, salvo violazione di norme o motivazione manifestamente illogica.
  • Il giudice deve motivare esplicitamente la scelta della misura cautelare, considerando e contrastando espressamente gli elementi concreti posti dalla difesa (es. precedente sottoposizione a misure meno afflittive, comportamento conforme alle prescrizioni); l'omessa considerazione di tali elementi può determinare l'annullamento limitato della misura e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La presenza di aggravanti di tipo mafioso o di un contesto di criminalità organizzata incide fortemente sulla valutazione della pericolosità ai fini cautelari e può rendere più difficile superare la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p.
  • Anche quando la Cassazione annulla in parte un provvedimento cautelare, la decisione può non comportare immediata liberazione: è necessario adottare adempimenti formali (trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario) e il nuovo giudizio di merito può confermare o modificare la misura.

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