Cassazione Civile, Ordinanza n. 01067/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore aeroportuale)
La controversia
Due compagnie aeree avevano agito per ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso per l’impiego di infrastrutture centralizzate aeroportuali, sostenendo di avere diritto a una riduzione tariffaria del 21% che sarebbe stata riconosciuta ad altri vettori. La domanda in primo grado era stata accolta, ma la Corte d’appello ha riformato integralmente la decisione, ritenendo che la pretesa si fondasse su una proposta transattiva del 2008 rivolta a un’associazione di rappresentanza dei vettori, non più invocabile nel 2013 perché nel frattempo era venuta meno la res dubia: l’AGCM e poi il Consiglio di Stato avevano escluso l’esistenza di condotte anticoncorrenziali o di corrispettivi abusivi/dissonogenei per le infrastrutture centralizzate. Con il ricorso per cassazione, una compagnia ha dedotto: (1) violazione dell’art. 102, lett. c), TFUE e dell’art. 16, par. 3, direttiva 96/67/CE, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare oggettivamente la pratica di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti; (2) violazione dell’art. 1965, comma 1, c.c. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente/illogica sulla mancanza di una transazione valida; (3) ulteriore vizio di motivazione ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. La controparte ha resistito; l’altra ricorrente ha poi rinunciato al ricorso con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra la compagnia aerea rinunciante e la società di gestione aeroportuale, senza pronuncia sulle spese per quel segmento. Quanto alla restante ricorrente, ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché mirava a sovrapporre una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito, il quale aveva escluso che il gestore aeroportuale avesse praticato tariffe disomogenee per prestazioni equivalenti; il secondo motivo è stato respinto perché, esclusa in fatto l’abusività delle tariffe, mancava la res dubia e dunque non poteva dirsi validamente perfezionata una transazione idonea a fondare il diritto alla riduzione del 21%; il terzo motivo è stato anch’esso respinto perché la motivazione della sentenza d’appello era presente, chiara e coerente, e comunque non rientrava nei vizi denunciabili nei limiti dell’art. 360 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. La società ricorrente soccombente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102, lett. c), TFUE
Richiamato come norma europea invocata per sostenere il divieto di applicare condizioni dissimili a prestazioni equivalenti; la Corte ha però escluso che la censura si confrontasse con l’accertamento di fatto del giudice di merito, il quale aveva negato l’esistenza stessa di tariffe differenziate abusive.
art. 16, par. 3, direttiva 96/67/CE
Invocato quale parametro sulla disciplina dei servizi aeroportuali; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché basata su una ricostruzione fattuale alternativa a quella accertata in sentenza.
Richiamato per affermare che la transazione richiede una res dubia e reciproche concessioni; la Corte ha ritenuto insussistenti tali presupposti poiché la controversia sulle tariffe era stata superata dagli interventi dell’AGCM e del Consiglio di Stato.
Richiamato come vizio di motivazione; la Corte ha escluso la mancanza o l’apparenza della motivazione, rilevando che la sentenza d’appello era logicamente e chiaramente argomentata.
Richiamato implicitamente in tema di limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ha affermato che non è censurabile la semplice illogicità se non nei ristretti casi di contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di diritto, si censura in realtà la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; la violazione di legge e l’erronea ricognizione della fattispecie concreta restano piani distinti.
- In materia di transazione, il contratto richiede l’esistenza di una res dubia e di reciproche concessioni: se il presunto contrasto giuridico è già venuto meno per effetto di accertamenti sopravvenuti di autorità o giudici, non può dirsi validamente concluso un accordo transattivo su quel medesimo oggetto.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con la mera critica alla logicità della decisione: è censurabile solo una motivazione mancante, apparente, o affetta da contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che non vi siano state condizioni disomogenee per prestazioni equivalenti, non può farsi discendere in cassazione la violazione della disciplina antidiscriminatoria o anticoncorrenziale da una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Se uno dei ricorrenti rinuncia al ricorso e la controparte accetta, il giudizio si estingue parzialmente limitatamente a quel rapporto processuale, con regolazione autonoma delle spese per la restante parte della lite.
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