Cassazione Penale, Sentenza n. 12185/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la confisca della somma di denaro posta in sequestro, deducendo violazione di legge per mancanza di prova del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato. La difesa sostiene che non è stata provata né l'attività di spaccio (si contestava mera detenzione), né che il denaro costituisca profitto o prodotto del reato, sicché la confisca sarebbe ingiustificata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla confisca del denaro, ritenendo la motivazione del giudice di merito apodittica e insufficiente a dimostrare il nesso diretto di pertinenzialità tra la somma sequestrata e la detenzione di stupefacenti (reato di mera detenzione, non cessione). Ha annullato il provvedimento impugnato nella parte relativa alla confisca e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Torino, diversa persona fisica. Gli altri capi della sentenza (condanna/pena di patteggiamento e confisca di armi/munizioni eventualmente disposta) non sono stati annullati.
Norme richiamate
Norma procedurale relativa all'applicazione della pena mediante patteggiamento; il provvedimento impugnato è una sentenza di applicazione della pena ai sensi di tale articolo.
Previsione generale sulla confisca. La Corte osserva che per il reato di mera detenzione di stupefacenti non è applicabile in modo automatico la confisca ai sensi di questo articolo senza il necessario nesso di pertinenzialità.
Norma che disciplina la confisca per specifiche fattispecie: la Corte ricorda che, con riferimento alla detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto può essere ammessa solo se sussistono le condizioni previste da questo articolo, applicabile per effetto del rinvio previsto dall'art. 85-bis del DPR n. 309/1990.
art. 85-bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rinvio normativo che collega le disposizioni penali speciali in materia di stupefacenti alle regole generali sulla confisca: implica che, nella materia degli stupefacenti, la valutazione della confisca segue le condizioni previste dai rinvii normativi (ad es. art. 240-bis).
art. 73, comma 7-bis, D.P.R. 309/1990
Norma che disciplina la confisca in caso di cessione di sostanze stupefacenti; la Corte distingue la fattispecie della cessione (per la quale sono previste specifiche ipotesi di confisca) dalla mera detenzione, per la quale non sussiste automaticamente il medesimo titolo di ablazione del denaro.
Giurisprudenza citata - Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022 (Donato)
La giurisprudenza richiamata afferma che per la mera detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro ai sensi degli articoli applicabili alla cessione, in assenza del necessario nesso di pertinenzialità.
Giurisprudenza citata - Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Decisione che definisce il 'profitto del reato' come il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito; utile per distinguere quando la somma costituisce prodotto/profitto confiscabile.
Massime di principio
- La sola rilevante quantità di stupefacente non giustifica automaticamente la confisca del denaro rinvenuto: il giudice deve individuare e motivare il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato (profitto, prodotto o strumentalità).
- Per la mera detenzione di stupefacenti (e non per la cessione) la confisca del denaro richiede il rispetto delle condizioni previste dall'art. 240-bis cod. pen. in combinato con l'art. 85-bis del DPR 309/1990; senza prova specifica il provvedimento è annullabile.
- Il giudice deve dare una motivazione concreta e non apodittica: indicare elementi probatori (es. denaro nascosto insieme a documentazione di compravendita, elenchi, comunicazioni inerenti lo spaccio, modalità di custodia, collegamenti con strumenti tipici dell'attività di spaccio) che colleghino la somma al reato.
- Per difesa e accusa: chi chiede o si oppone alla confisca dovrebbe mirare a produrre/contestare elementi fattuali che comprovino la origine, destinazione o funzione del denaro (provenienza lecita, risparmio personale, salario, oppure proventi di spaccio), non limitandosi a deduzioni generiche.
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità controlla sia la correttezza giuridica sia la completezza e concretezza della motivazione sul nesso pertinenziale; la mancanza di adeguata motivazione comporta annullamento limitato alla misura ablativa.
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