Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23085/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune di Lucca aveva irrogato una sanzione pecuniaria per l'asserito abbandono di cartoni fuori dalle colonnine di un'isola ecologica a scomparsa. In opposizione, il Giudice di pace aveva annullato l'ordinanza e compensato integralmente le spese. L'interessato aveva quindi proposto appello solo contro la compensazione delle spese, sostenendo che, essendo risultato vittorioso nell'opposizione, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico del Comune soccombente. Nel ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la compensazione fosse stata giustificata in modo illegittimo da una motivazione fondata su una presunta, ma non provata con certezza, commissione dell'illecito e su una difesa ritenuta debole o ambigua, circostanze non riconducibili ai presupposti legali di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per valutare la legittimità della compensazione disposta dal primo giudice, occorreva applicare l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo temporalmente applicabile, che consente la compensazione solo nei casi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure, dopo l'intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La ragione addotta dal giudice di pace, cioè l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per insufficienza della prova della responsabilità, non rientra in tali ipotesi. Pertanto il Tribunale non avrebbe potuto confermare la compensazione integrale delle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla soccombenza nella liquidazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dal testo applicabile: assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, o analoghe gravi ed eccezionali ragioni dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma non decisivo nella ratio della decisione

  • art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011

    evocato come norma che disciplina l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per insufficienza della prova della responsabilità

  • art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162

    richiamato quale fonte della modifica dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha inciso sulla disciplina della compensazione delle spese, ampliando i casi residui rispetto al testo originario della norma

  • Cass. n. 1950/2022

    citata a sostegno del principio secondo cui la compensazione non può essere fondata su ragioni estranee ai presupposti legali

Massime di principio

  • La compensazione integrale delle spese di lite è legittima solo se la motivazione del giudice rientra nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, o in ragioni assimilabili davvero gravi ed eccezionali ove consentito dalla versione vigente della norma.
  • L'annullamento di un provvedimento sanzionatorio per insufficienza della prova della responsabilità non costituisce, di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese tra le parti.
  • In sede di controllo sulla statuizione sulle spese, il giudice dell'impugnazione deve verificare se la compensazione sia stata sorretta da una delle ipotesi legalmente previste, non potendo confermarla sulla base di valutazioni equitative svincolate dal dato normativo.
  • La debolezza o ambiguità della difesa della parte vittoriosa non integra, da sola, un presupposto autonomo di compensazione delle spese se non si traduce in una delle ragioni tipizzate dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.