Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva promosso davanti alla commissione tributaria regionale un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza della stessa CTR che aveva annullato un avviso di accertamento per illegittimità della delega di firma e aveva compensato le spese. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'ottemperanza ritenendo che non vi fosse giudicato, poiché la sentenza era stata impugnata per cassazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi entrambi qualificati come violazione di legge, che il giudice di merito avrebbe erroneamente ricondotto la domanda all'art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre la fattispecie rientrava nell'art. 68, comma 2, dello stesso decreto, norma che consente l'ottemperanza per il rimborso del tributo versato in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza favorevole, anche prima del passaggio in giudicato. Il contribuente ha inoltre sostenuto che l'Agenzia delle entrate aveva escusso una fideiussione per l'anno d'imposta 2009, e che ciò giustificava la richiesta di rimborso/ottemperanza. La Corte ha però rilevato che il ricorso era carente sotto il profilo della sommaria esposizione dei fatti e del requisito di autosufficienza: non era indicato quando, come e in quale misura fossero state pagate somme al Fisco, la sentenza da eseguire e la fideiussione non erano state trascritte né allegate, e mancava il collegamento concreto tra tali circostanze e la pretesa di ottemperanza ex art. 68, comma 2.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché il ricorso non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e il principio di autosufficienza/specificità: la ricostruzione dei fatti era lacunosa e impediva di verificare la riconducibilità della domanda all'art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Conseguentemente il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza ... deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 ..."
La norma consente il ricorso all'ottemperanza anche prima del giudicato, ma solo se risulti un effettivo pagamento del tributo in pendenza di giudizio e un mancato rimborso di quanto corrisposto in eccedenza rispetto alla sentenza favorevole.
art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come disposizione concernente l'esecuzione delle sentenze di condanna esecutive ma non passate in giudicato; la Corte non affronta il merito della sua applicazione, limitandosi a registrare la doglianza del ricorrente.
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
È la norma che disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; nel testo è richiamata quale base procedurale per chiedere l'esecuzione del rimborso dovuto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza o insufficienza determina inammissibilità perché impedisce la completa e regolare instaurazione del contraddittorio e la comprensione della controversia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, l'accesso al rimedio prima del giudicato è ammesso nei casi espressamente previsti dalla legge, ma il ricorrente deve allegare in modo puntuale il presupposto fattuale del diritto al rimborso o all'esecuzione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la narrazione dei fatti è lacunosa al punto da impedire alla Corte di comprendere con precisione l'oggetto della controversia e la connessione tra fatti storici, sentenza impugnata e censure formulate.
- Il principio di autosufficienza impone che gli atti e i documenti decisivi richiamati a fondamento del ricorso siano riportati o allegati in modo da consentire il controllo immediato della censura senza ricorso ad altre fonti.
- La mera deduzione astratta dell'applicabilità di una norma processuale non basta: occorre dimostrarne in concreto i presupposti di fatto, specie quando si invoca l'ottemperanza per la restituzione di somme versate in eccedenza durante il processo tributario.
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