Cassazione Civile, Ordinanza n. 29937/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha revocato l'agevolazione fiscale applicata a un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa, recuperando la differenza tra l'aliquota agevolata dello 0,25% e quella ordinaria del 2% e irrogando sanzioni. I contribuenti avevano acquistato un immobile usufruendo dei benefici "prima casa", poi lo avevano rivenduto prima del decorso del quinquennio; successivamente l'Ufficio aveva recuperato sia le imposte agevolative riferite alla compravendita sia, con distinto recupero, l'imposta sostitutiva sul mutuo. In appello la CTR aveva accolto la tesi dei contribuenti sulla decadenza dell'Ufficio, ritenendo che il termine triennale decorresse dalla registrazione del mutuo e non dalla rivendita dell'immobile, in quanto mancava prova del collegamento funzionale tra mutuo e compravendita perché il prezzo dell'acquisto era stato già integralmente pagato al momento della vendita. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 15 e ss. del d.P.R. 601/1973 e dell'art. 76 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che il termine decadenziale dovesse decorrere dalla registrazione dell'atto di compravendita con cui i contribuenti avevano alienato l'immobile prima dei cinque anni, evento che avrebbe fatto venir meno il beneficio e legittimato il recupero dell'imposta sostitutiva sul mutuo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività della notifica, ritenendo tempestivo il ricorso alla luce del termine semestrale prorogato dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, applicabile anche alle imposte sostitutive. Nel merito ha però ritenuto infondata la censura dell'Ufficio: dalla documentazione risultava che il mutuo non era collegato funzionalmente all'acquisto della prima casa, perché il prezzo era già stato integralmente versato al momento della compravendita precedente; pertanto il mutuo non poteva fruire dell'aliquota dello 0,25% e scontava l'aliquota ordinaria del 2%. Proprio per tale ragione il recupero dell'imposta avrebbe dovuto essere effettuato entro il termine triennale decorrente dalla registrazione del mutuo, e l'Ufficio era decaduto dal potere di accertamento. Il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti è rimasto assorbito. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e ss.
L'imposta sostitutiva sui mutui si applica in misura ordinaria del 2% e si riduce allo 0,25% solo se il mutuo è concesso per l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione; il regime di favore presuppone uno specifico collegamento con l'operazione immobiliare agevolata.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 18
La Corte richiama la disciplina dell'imposta sostitutiva dovuta sul finanziamento e la differenza tra l'aliquota ordinaria e quella agevolata.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
Il termine decadenziale triennale per il recupero delle maggiori imposte decorre dal verificarsi dell'evento che rileva ai fini dell'azione accertatrice; nel caso del mutuo non collegato all'acquisto agevolato, decorre dalla registrazione del contratto di mutuo.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11
La proroga dei termini di impugnazione si applica anche alle imposte sostitutive, rendendo tempestivo il ricorso notificato entro il termine prorogato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro dedotto per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
La trattazione è avvenuta secondo il rito camerale non partecipato previsto dalla norma novellata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato დამატivo in presenza di amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale sul mutuo per l'acquisto della prima casa richiede un effettivo collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto dell'immobile; in mancanza di tale nesso, l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura ordinaria.
- Quando il mutuo non è strumentale al finanziamento dell'acquisto agevolato, l'eventuale recupero dell'imposta sostitutiva segue il termine decadenziale triennale decorrente dalla registrazione del contratto di mutuo, non dalla successiva alienazione dell'immobile.
- In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'assenza del collegamento funzionale tra mutuo e compravendita, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La proroga dei termini di impugnazione introdotta dal d.l. 119/2018 può applicarsi anche ai giudizi relativi a imposte sostitutive, incidendo sulla tempestività del ricorso per cassazione.
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