Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5005/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Kotov impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 2), detenzione illecita di hashish (capo 7) e detenzione illegale di arma comune da sparo (capo 61), lamentando: a) carenza e/o manifesta illogicità della motivazione circa i gravi indizi per i capi 2, 7 e 61 (assenza di compendio indiziario significativo e di intercettazioni rilevanti; mancato confronto con le argomentazioni difensive); b) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione nella valutazione del pericolo di recidiva, contestando che il tribunale abbia fondato la prognosi di reiterazione sulla gravità dei fatti, su un precedente del 2002 e su valutazioni congetturali circa l'unica fonte di reddito (attività di spaccio) senza considerare il lavoro da muratore dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non consente la revisione degli apprezzamenti di merito e che l'ordinanza di riesame fornisce motivazioni non manifestamente illogiche: si è fatta leva sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Belnome, sulle intercettazioni e sull'insieme di riscontri indicanti l'inserimento di Kotov nell'organizzazione (ruoli, rapporti con altri indagati, vicende specifiche come la "soffiata" del maresciallo Rillo, la partecipazione a vicende legate ad arresti e rapine). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale che ha ravvisato un concreto e attuale pericolo di recidiva desumibile dal ruolo stabile e professionale dell'indagato nell'associazione, dal precedente specifico e dai legami con narcotrafficanti internazionali. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non essendo disposta la rimessione in libertà, la decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La norma sull'associazione di tipo mafioso/associazione finalizzata al narcotraffico è stata applicata come quadro fattuale per valutare la gravità indiziaria e la struttura organizzativa dell'associazione; la Corte ha ritenuto congrua la conclusione del giudice di merito sulla esistenza di un'organizzazione verticistica e ruoli distinti.

  • art. 274 c.p.p.

    Riferimento alla disciplina generale delle misure cautelari: la Corte ha richiamato che la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione non è sindacabile se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica; le doglianze generiche della difesa non sono idonee a superare il giudizio di congruità del tribunale.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    La Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati ivi elencati (reati gravi, tra cui traffico di stupefacenti), affermando che tale presunzione speciale prevale sulla norma generale dell'art. 274 e rende più agevole ritenere sussistenti attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1 ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Previsione sulla trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non determini la rimessione in libertà; la Corte dispone l'invio della sentenza al direttore per gli adempimenti previsti.

  • art. 23 del d.l. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla procedura che ha disposto la trattazione scritta del procedimento; la Corte ha proceduto con le conclusioni scritte del P.G.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla misura cautelare in Cassazione è limitato: non si può rimettere in discussione la valutazione di merito sugli elementi di fatto se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica o priva di vizi giuridici.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni, se adeguatamente contestualizzate e riscontrate, possono costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria in un procedimento cautelare contro soggetti inseriti in un'organizzazione di narcotraffico.
  • Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3 c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la custodia in carcere trova una presunzione di adeguatezza che il difensore deve contestare con elementi concreti e specifici per ottenere la revoca o il frazionamento della misura.
  • La valutazione del pericolo di recidiva può fondarsi non sull'immediatezza di una 'occasione' di reato, ma sulla continuità dell'inserimento dell'indagato in attività criminali, sul suo ruolo organizzativo e sulle modalità professionali dell'attività illecita.
  • Le censure difensive di carattere generico o ricostruttivo (richieste di diversa valutazione dei fatti senza puntuali allegazioni e evidenze) sono mal tollerate in sede di legittimità e difficilmente portano all'accoglimento del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie; inoltre, se la decisione non dispone la rimessione in libertà, il provvedimento cautelare rimane efficace salvo ulteriori interventi delle autorità competenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.