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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00262/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Nel giudizio di merito il correntista aveva chiesto la dichiarazione di nullità parziale di un contratto di conto corrente, la rideterminazione del saldo e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate dalla banca originaria, poi succeduta nella posizione creditoria da una società veicolo. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione confermando il diniego dell'istanza di esibizione documentale e della richiesta di acquisizione degli estratti conto. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1175, 1375, 2697 c.c., 210 c.p.c. e 119 t.u.b., sostenendo di avere chiesto prima del giudizio alla banca la documentazione bancaria e di aver poi riproposto in giudizio un'istanza di esibizione non accolta. Ha inoltre censurato la motivazione della sentenza d'appello, affermando che la richiesta ex art. 119 t.u.b. non fosse generica. La controricorrente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la propria carenza di legittimazione passiva in ragione di una vicenda successoria limitata a determinati crediti, ma tale motivo restava subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la soluzione della Corte territoriale e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha affermato che il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, t.u.b. può essere azionato in giudizio tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa, senza giustificazione, non abbia ottemperato. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato l'accertamento dei giudici di merito secondo cui il correntista non aveva mai richiesto gli estratti conto alla banca in modo idoneo, e ha ritenuto che la motivazione sulla genericità della richiesta non presentasse anomalie denunciabili in cassazione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore condanna alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi una specifica regula decisoria autonoma

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma applicazione decisoria nel provvedimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la documentazione bancaria necessaria a fondare la domanda deve essere previamente richiesta alla banca e, in difetto, il mancato esito dell'istanza non può essere imputato ingiustificatamente alla controparte

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è utilizzabile per ottenere documentazione bancaria solo in concorso con i presupposti propri della norma e dopo una previa richiesta infruttuosa alla banca

  • art. 119 t.u.b.

    riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, diritto esercitabile in giudizio tramite l'istanza di esibizione solo se la documentazione sia stata prima richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio

  • art. 111 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale condizionato per sostenere la carenza di legittimazione passiva della controricorrente

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna alle somme ulteriori a carico del ricorrente, oltre alle spese di lite

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • l. n. 228 del 2012

    richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 119 t.u.b.

    la Corte richiama i precedenti secondo cui la richiesta di documentazione deve essere specifica e precedere l'istanza giudiziale di esibizione

Massime di principio

  • Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, t.u.b. non opera automaticamente in giudizio: per ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. occorre che la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e che il rifiuto o l'inerzia della banca sia ingiustificato.
  • Quando la documentazione bancaria serve a fondare domande o eccezioni di merito, il relativo materiale probatorio deve essere anzitutto attivato dalla parte interessata; in difetto di una previa richiesta specifica alla banca, non è configurabile un erroneo diniego giudiziale dell'esibizione.
  • In sede di legittimità il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali alla motivazione resa dal giudice di merito.
  • L'istanza di esibizione di documentazione bancaria deve essere sufficientemente specifica quanto ai documenti richiesti; una richiesta generica o formulata solo per categorie omnicomprensive può essere ritenuta inidonea ai fini dell'accoglimento dell'ordine di esibizione.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneConto corrente bancario e commissioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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