Cassazione Civile, Ordinanza n. 32874/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Dopo la separazione personale, il ricorrente ha proposto opposizione al precetto notificatogli dall’ex coniuge per il pagamento di ratei di assegno di mantenimento asseritamente non corrisposti. A sostegno dell’opposizione ha dedotto che la controparte avrebbe riscosso due buoni fruttiferi postali, importo che sarebbe stato sufficiente a compensare il proprio credito per i ratei di mantenimento. Nei gradi di merito l’opposizione è stata rigettata, anche per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, tra cui l’ordine di esibizione nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e il deferimento del giuramento decisorio sulla riscossione dei buoni. In cassazione il ricorrente ha censurato la mancata ammissione dell’ordine di esibizione e il rigetto del giuramento decisorio, sostenendo la decisività delle prove richieste.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che la sentenza d’appello si fondava su più rationes decidendi e che non tutte erano state specificamente censurate: in particolare non era stata attaccata l’affermazione sulla mancanza di prova documentale della riscossione dei buoni e sulla mancata coltivazione delle istanze istruttorie verso Poste Italiane S.p.A. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che il diniego dell’ordine di esibizione non è sindacabile in cassazione, trattandosi di mezzo istruttorio residuale. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto il ricorso autosufficientemente carente perché non riproduceva la formula del giuramento decisorio e perché, comunque, il giuramento avrebbe avuto ad oggetto una circostanza potenzialmente idonea a esporre il giurante alla confessione di un illecito, in contrasto con l’art. 2739 c.c. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione della resistente. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
in contrasto con l'art. 2739, comma 1, cod. civ.
Il giuramento non può essere deferito su circostanze che impongano al giurante di confessare un fatto illecito; il divieto si estende al giuramento decisorio e suppletorio e riguarda le sole circostanze specificamente capitolate.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1 bis.
Massime di principio
- Il provvedimento di rigetto dell’istanza di ordine di esibizione non è, di regola, censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, quando si tratti di mezzo istruttorio residuale e non esplorativo.
- Chi ricorre per cassazione contro il mancato accoglimento di un giuramento decisorio deve riportarne specificamente la formula nel ricorso; il rinvio ad atti allegati non soddisfa il requisito di autosufficienza.
- Il giuramento decisorio non può avere ad oggetto fatti illeciti: il divieto opera ogni volta che la circostanza capitolata costringerebbe il giurante a confessare un comportamento illecito proprio o, automaticamente, della controparte.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte in modo specifico e idoneo.
- L’ordine di esibizione è strumento istruttorio di carattere residuale, utilizzabile solo quando il fatto non sia altrimenti provabile e l’istanza non abbia finalità meramente esplorative.
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