Cassazione Civile, Ordinanza n. 34805/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore per ottenere l'inefficacia, nei suoi confronti, di un atto di compravendita stipulato tra il debitore e le figlie, relativo a un immobile. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo valida la notifica dell'atto introduttivo presso l'abitazione familiare di Latina, nonostante il dedotto trasferimento di residenza della convenuta a Pavia, e valorizzando inoltre elementi indiziari relativi alla dimora effettiva e alla conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore. Con il ricorso per cassazione la convenuta ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione delle prove documentali sulla residenza/dimora; nullità della notifica ex artt. 139 e 140 c.p.c. e della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio; violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere tratto da una successiva notifica della sentenza una presunzione di convivenza riferita a un'epoca anteriore; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto non impugnata la motivazione sulla convivenza e, quindi, sulla consapevolezza del debito paterno e della scientia damni/fraudis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente applicato il principio secondo cui la notifica va eseguita nel luogo di effettiva e reale dimora del destinatario, a prescindere dal dato formale della residenza anagrafica, e che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancata dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado in presenza di doppia conforme, nonché il difetto di autosufficienza del quarto motivo per mancata trascrizione del motivo di appello rilevante. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata difesa degli intimati; è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a far dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione in pregiudizio del creditore.
La notifica può essere eseguita nel luogo di effettiva dimora del destinatario; la residenza anagrafica non è decisiva se non coincide con la dimora concreta.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione personali e alla dedotta nullità della notifica.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le censure sono inammissibili quando mirano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non già a denunciare un errore di sussunzione o di interpretazione della norma.
La violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
L'errore è configurabile solo se il giudice attribuisce valore legale a prove che non lo hanno, o viceversa; non consente una diversa lettura del materiale probatorio in cassazione.
La violazione non è deducibile se la critica si limita a proporre una ricostruzione fattuale o una diversa inferenza presuntiva rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
Il motivo è inammissibile se il ricorso non è autosufficiente e non riporta gli atti o i passaggi rilevanti, come il motivo di appello necessario a censurare la decisione impugnata.
In presenza di doppia conforme il vizio di motivazione è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini della validità della notificazione, il luogo rilevante è quello della concreta, effettiva dimora del destinatario, non essendo decisivo il solo dato formale della residenza anagrafica.
- La doglianza di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore legale a una prova libera o viceversa; non basta contestare il peso probatorio assegnato agli elementi acquisiti.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. non può essere prospettata quando si pretende soltanto una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa presunzione rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta una statuizione di appello, occorre riportare il passaggio processuale rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
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