Cassazione Civile, Ordinanza n. 33375/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opera pubblica stipulato nel 1991 per la costruzione di una strada intercomunale. L'appaltatrice, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento, conveniva l'ente committente chiedendo la condanna al pagamento delle somme ritenute dovute in base a sei riserve iscritte, previa declaratoria di inadempimento del committente, per un importo complessivo molto elevato e nei limiti della propria quota di partecipazione. Il tribunale, dopo consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva solo in parte la domanda; la corte d'appello, invece, su impugnazione dell'ente locale, rigettava integralmente la pretesa ritenendo valida ed արդյունավետ la rinuncia alle riserve contenuta nell'atto di sottomissione del 1 aprile 2003. In cassazione la società ricorrente deduceva violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1359 c.c., sostenendo che la rinuncia alle riserve fosse subordinata alla effettiva ripresa dei lavori e non alla mera fissazione di un nuovo termine di ultimazione; lamentava inoltre che l'interpretazione della corte territoriale fosse contraria a buona fede e che fosse erronea l'applicazione dell'art. 1359 c.c., anche perché la mancata ripresa dei lavori non sarebbe dipesa da una condotta imputabile alla ricorrente e la norma non varrebbe per condizioni bilaterali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur evocando formalmente i canoni ermeneutici contrattuali, si risolvesse in una richiesta di diversa interpretazione dell'atto di sottomissione, senza indicare in modo puntuale come il giudice di merito si sarebbe discostato dalle regole legali di interpretazione. Inoltre ha osservato che la sentenza d'appello era sorretta da una seconda ratio decidendi autonoma, secondo cui, anche a voler considerare la rinuncia condizionata alla ripresa dei lavori, la condizione doveva reputarsi realizzata o comunque frustrata per causa imputabile alla stessa appaltatrice, che si era poi sciolta dal contratto rendendo impossibile la ripresa. Poiché non erano state utilmente aggredite entrambe le rationes, il ricorso non poteva essere accolto. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto richiede la ricerca della comune intenzione delle parti e non può essere censurata in cassazione limitandosi a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
I criteri interpretativi sistematici devono essere specificamente indicati e illustrati nel loro asserito mancato impiego da parte del giudice di merito.
La dedotta violazione del criterio di buona fede interpretativa va allegata in modo puntuale, non con mere affermazioni assertive sulla finalità pratica del patto.
Anche il criterio di interpretazione complessiva e secondo il senso che risulta dal contesto deve essere prospettato indicando concretamente l'errore del giudice di merito.
La censura sull'applicazione della finzione di avveramento della condizione è stata ritenuta non decisiva, perché la corte territoriale aveva formulato una seconda ratio autonoma sull'impossibilità della ripresa dei lavori imputabile alla stessa parte ricorrente.
Le parti hanno depositato memorie nel procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione realmente inidonea; non è sufficiente contrapporre una lettura diversa del testo.
- Chi deduce la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. deve indicare specificamente quali canoni sono stati violati, in che modo il giudice se ne sia discostato e quale diversa regola interpretativa avrebbe dovuto essere applicata.
- Le doglianze che si limitano a formule assertive sulla comune intenzione delle parti, sulla ratio pratica dell'accordo o sulla contrarietà a buona fede non integrano di per sé una censura ammissibile se non sono accompagnate da un puntuale confronto con la motivazione impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso deve investire utilmente tutte le ragioni poste a base della decisione; la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili le doglianze sulle altre per difetto di interesse.
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