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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07013/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la Corte ha applicato le statuizioni previste per l'inammissibilità ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile della condotta di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti, lamentando un preteso difetto di motivazione sia sulla responsabilità per tale fatto sia sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano formulate in termini di evidente aspecificità rispetto alle puntuali risposte già fornite dal giudice di merito, il quale aveva adeguatamente vagliato e disatteso le censure con argomenti corretti, coerenti con le emergenze istruttorie e privi di manifeste illogicità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    la difesa ha contestato la motivazione sulla responsabilità per la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte non entra nel merito perché rileva l'aspecificità dei motivi di ricorso rispetto alla motivazione di appello

  • art. 131-bis c.p.

    la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta censurata in modo aspecifico rispetto al diniego già motivato dai giudici di merito

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una generica riproposizione del preteso vizio motivazionale senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sono aspecifiche rispetto alle risposte già date dal giudice di merito e non evidenziano reali manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere censurato in cassazione solo con motivi puntuali e confrontati con la motivazione di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compreso l'ordine di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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