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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36083/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di contestazione relativo all'IVA 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva respinto il gravame. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la CTR aveva motivato in modo meramente apparente, limitandosi a richiamare genericamente un'altra sentenza della medesima Commissione, senza indicarne gli estremi e senza confrontarsi con i motivi di appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza regionale era del tutto apodittica, non esponeva l'iter logico-giuridico seguito, non indicava in modo compiuto la pronuncia richiamata né chiariva il contenuto del precedente evocato. Ha quindi ravvisato una motivazione meramente apparente, insufficiente a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione; è violato quando la motivazione è mancante o solo apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua assenza o mera apparenza comporta nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare la carenza argomentativa della sentenza di merito.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma processuale tributaria richiamata per contestare il vizio di motivazione della decisione della CTR.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiede l'indicazione della concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua violazione integra nullità della sentenza tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio è stato veicolato come violazione di legge, ma la Corte ha sostanzialmente riconosciuto la nullità per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione meramente apparente integra nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non consente più la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando solo il controllo sul minimo costituzionale.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • l. n. 134 del 2012

    ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 83 del 2012, determinando la nuova disciplina del vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale: è nulla quando manchi del tutto o sia solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello richiama compiutamente la decisione presupposta e, soprattutto, confuta in modo effettivo i motivi di gravame; un richiamo generico e apodittico non è sufficiente.
  • Integra nullità della sentenza tributaria la decisione che non renda percepibile l'iter logico-giuridico seguito, non confronti le censure dell'appellante e non consenta di comprendere le ragioni della conferma o della riforma della decisione impugnata.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma resta denunciabile la violazione dell'art. 132 c.p.c. quando la motivazione sia solo apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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