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Sentenza

Sentenza del 23/02/2024 n. 4950 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’imposta dovuta per registrare la sentenza del Tribunale di Padova – Sezione distaccata di Este del 18 febbraio 2013, n. 54/2013, che aveva accertato l’interposizione fittizia di B.B. nell’acquisto immobiliare del 16 luglio 1991 e la simulazione assoluta della successiva vendita a C.C. del 7 giugno 2005. L’avviso di liquidazione applicava imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, secondo la tesi del «ritrasferimento» dell’immobile. A.A. ha formulato cinque motivi: aspecificità dell’appello dell’Agenzia; insufficiente motivazione dell’avviso per mancata indicazione delle disposizioni tariffarie e aliquote; erronea applicazione della tassazione proporzionale agli accertamenti di simulazione; formazione del giudicato interno su questioni non riproposte in appello; errata valutazione del valore dell’immobile rispetto al valore venale in commercio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: nel processo tributario l’appello può essere specifico anche se ripropone le ragioni già svolte in primo grado, purché dal gravame emerga chiaramente la contestazione della decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorso non riportava il testo dell’avviso necessario a verificarne la motivazione. Ha accolto il terzo: le sentenze che accertano la simulazione assoluta o relativa, compresa l’interposizione fittizia, non realizzano un autonomo ritrasferimento e scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, accolto il ricorso tributario originario della contribuente; spese dell’intero giudizio compensate per la novità del principio.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall' art. 53 , comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.

    La specificità dell’appello tributario non richiede una formulazione analitica e rigorosa: è sufficiente che, considerando l’atto nel suo complesso, risultino comprensibili la richiesta al giudice e le ragioni della contestazione.

  • Art. 366 cod. proc. civ.

    In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall' art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito.

    Chi censura in cassazione la valutazione della motivazione di un atto impositivo deve riprodurne i passaggi rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare direttamente la doglianza; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212; art. 52, comma 2-bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; art. 13, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro; altrettanto vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, in virtù dell'espresso rinvio dell' art. 13 comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , alle "disposizioni relative all'imposta di registro".

    Gli atti di liquidazione devono esporre presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa; la disciplina motivazionale dell’imposta di registro è estesa alle imposte ipotecaria e catastale. Nel caso concreto, tuttavia, la Cassazione non ha deciso nel merito la censura perché il motivo era privo di autosufficienza.

  • Art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto ad effetti reali deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , 4 della tariffa annessa al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , e 10, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , giacché la statuizione giudiziale si risolve, rispettivamente, per la simulazione assoluta, nel mero riconoscimento dell'apparenza del trasferimento in forza del contratto simulato ovvero, per la simulazione relativa, nell'ulteriore riconoscimento del trasferimento in forza del contratto dissimulato dal simulato alienante al simulato acquirente, non potendo delinearsi, in forza della medesima sentenza, la disposizione di un ulteriore ed autonomo "ritrasferimento" del bene dal simulato acquirente al simulato alienante (per la simulazione assoluta) e, in più, dal simulato alienante al simulato acquirente a diverso titolo (per la simulazione relativa).

    La sentenza di accertamento della simulazione non dispone un nuovo trasferimento: riconosce l’inefficacia del negozio apparente e, se la simulazione è relativa, l’effetto del negozio dissimulato. Perciò l’imposta di registro è fissa, non proporzionale.

  • Art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto ad effetti reali deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , 4 della tariffa annessa al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , e 10, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , giacché la statuizione giudiziale si risolve, rispettivamente, per la simulazione assoluta, nel mero riconoscimento dell'apparenza del trasferimento in forza del contratto simulato ovvero, per la simulazione relativa, nell'ulteriore riconoscimento del trasferimento in forza del contratto dissimulato dal simulato alienante al simulato acquirente, non potendo delinearsi, in forza della medesima sentenza, la disposizione di un ulteriore ed autonomo "ritrasferimento" del bene dal simulato acquirente al simulato alienante (per la simulazione assoluta) e, in più, dal simulato alienante al simulato acquirente a diverso titolo (per la simulazione relativa).

    La trascrizione della sentenza di simulazione, non comportando un trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, è soggetta all’imposta ipotecaria in misura fissa.

  • Art. 10, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un contratto ad effetti reali deve essere sempre assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , 4 della tariffa annessa al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , e 10, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , giacché la statuizione giudiziale si risolve, rispettivamente, per la simulazione assoluta, nel mero riconoscimento dell'apparenza del trasferimento in forza del contratto simulato ovvero, per la simulazione relativa, nell'ulteriore riconoscimento del trasferimento in forza del contratto dissimulato dal simulato alienante al simulato acquirente, non potendo delinearsi, in forza della medesima sentenza, la disposizione di un ulteriore ed autonomo "ritrasferimento" del bene dal simulato acquirente al simulato alienante (per la simulazione assoluta) e, in più, dal simulato alienante al simulato acquirente a diverso titolo (per la simulazione relativa).

    Le volture catastali conseguenti a una sentenza di simulazione che non importa un effettivo trasferimento di immobili o di diritti reali sono assoggettate all’imposta catastale in misura fissa.

  • Art. 21, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ne discende che, nella specie, stante la duplice pronunzia sull'interposizione fittizia e sulla simulazione assoluta, ciascuno degli autonomi capi della sentenza deve essere soggetto a tassazione in misura fissa, ai sensi dell' art. 21 , comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore del quale: " Se un atto non contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come fosse un atto distinto")

    Quando una sentenza contiene statuizioni autonome su distinti contratti, ciascuna disposizione va tassata separatamente come atto distinto; nel caso esaminato, entrambi gli accertamenti scontano l’imposta fissa.

  • Art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Ne discende che, nella specie, stante la duplice pronunzia sull'interposizione fittizia e sulla simulazione assoluta, ciascuno degli autonomi capi della sentenza deve essere soggetto a tassazione in misura fissa, ai sensi dell' art. 21 , comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore del quale: " Se un atto non contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come fosse un atto distinto"), nonché dell' art. 21 , comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    La regola che assoggetta separatamente le disposizioni autonome opera anche per l’accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale.

  • Art. 384, primo comma, cod. proc. civ.

    non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente nei termini specificati in precedenza.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente il merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La sentenza che accerta la simulazione assoluta o relativa di un trasferimento immobiliare non determina, ai fini fiscali, un autonomo ritrasferimento: registro, imposte ipotecaria e catastale sono dovuti in misura fissa.
  • Nell’interposizione fittizia, la sentenza riconosce che il trasferimento si è prodotto ab origine a favore dell’interponente, non dell’interposto; l’accertamento non configura un nuovo trasferimento imponibile in misura proporzionale.
  • Se una sola sentenza accerta simulazioni relative a più contratti autonomi, ciascun capo è tassato separatamente, ma in misura fissa secondo la natura degli accertamenti.
  • Nel processo tributario l’appello non è inammissibile solo perché ripropone le difese di primo grado: occorre che dal gravame, letto complessivamente, siano riconoscibili la contestazione della sentenza e le ragioni di dissenso.
  • In cassazione, chi contesta la motivazione attribuita dal giudice a un avviso impositivo deve riportarne nel ricorso i passaggi rilevanti; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.

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